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Sabato, 27 Aprile 2024
La sentenza / Campobello di Licata

"La Prefettura ha autorizzato la stampa di schede elettorali non conformi": ecco perché Campobello si ritrova senza sindaco

Il Tar aveva ritenuto "l'errore come una irregolarità tale da non influire sulla sincerità e sulla libertà della preferenza e non in grado di inficiare le operazioni, ritenendo prevalente il principio generale della conservazione del voto". Per il Cga non è così

L'appello è fondato. Così si è pronunciato il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dopo che la terza sezione del Tar Sicilia, il 5 ottobre del 2022, aveva rigettato il ricorso presentato, contro la Prefettura di Agrigento, dall'elettore Carmelo D'Angelo che è stato rappresentato dall'avvocato Lucia Di Salvo. 

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"La Prefettura di Agrigento - ha scritto il Cga - ha mandato in stampa, e quindi fatto distribuire ai seggi comunali, una scheda elettorale che si è discostata parzialmente - ma certamente in modo che non può considerarsi irrilevante - dalle 'caratteristiche essenziali' del modello di scheda di votazione fissato dal decreto assessoriale, autorizzando la stampa di schede nelle quali, nel lato sinistro, erano concentrati tutti e 5 i candidati sindaci con le corrispondenti liste collegate".

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I candidati, nel giugno dello scorso anno, erano: Andrea Mariani con la lista "Andrea Mariani sindaco Campobello", il vincente e ora decaduto Antonio Pitruzzella con la lista "Antonio Pitruzzella sindaco Pd e M5S", Angelo La Greca con la lista "Angelo La Greca sindaco - Fonte di vita aiutalo a crescere insieme", Michele Termini con la lista "Corri Campobello - Michele Termini sindaco" e Vito Terrana con "Alleanza civica - Vito Terrana sindaco". 

Per il Cga, "la Prefettura ha autorizzato la stampa di schede non conformi al modello legale stabilito, secondo il quale, come correttamente osservato dall'appellante, - scrive il consiglio di giustizia amministrativa - i primi 4 candidati sindaci con le rispettive liste, avrebbero dovuto trovarsi nella prima e seconda parte della scheda a sinistra, mentre il quinto candidato con la sua lista nella terza e quarta parte a destra". 

Il Tar aveva ritenuto "l'errore di stampa come una irregolarità di carattere non sostanziale (ossia tale da non influire sulla sincerità e sulla libertà di voto) e comunque non in grado di inficiare le operazioni, ritenendo prevalente il principio generale della conservazione del voto". Una decisione che, appunto, non è stata condivisa - né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale - dal consiglio di giustizia amministrativa". "Sotto il profilo giuridico-formale non sussistono dubbi che nel caso di specie si sia in presenza di una delle ipotesi in cui la norma prevede - scrive il Cga - la nullità dei voti, essendo stato pacificamente accertato che le schede di voto non erano conformi al modello legale approvato". Il Cga ha evidenziato le dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista che avrebbero rilevato errori nell'abbinamento delle preferenze per 91 voti: la preferenza è stata espressa a favore di candidati al consiglio comunale non appartenenti alla lista collegata al candidato sindaco. "Tali voti assumono rilievo significativo - spiega sempre il Cga - se si considera il limitato scarto di voti tra il candidato sindaco eletto e gli altri due candidati che seguono per numero di voti". 

La Prefettura di Agrigento è stata condannata al pagamento, nei confronti dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi 8mila euro.   

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