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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Lampedusa e Linosa

Sanatoria attesa da 31 anni, il Tar condanna il Comune: "Va definita la pratica"

In caso contrario si insedierà il commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva 

Sanatoria attesa per 31 anni. Il Tar Sicilia ha condannato il Comune di Lampedusa: "La pratica di sanatoria va definita". Era il 1999 quando un settantanovenne di Vicenza acquistava un complesso edilizio in contrada Cala Creta. La venditrice, già nel 1986, risultava aver presentat  istanza di concessione edilizia.

Nel 2015, a distanza di 29 anni, non avendo il Comune di Lampedusa definito il procedimento di sanatoria, il nuovo proprietario del bene sollecitava il Comune. Il Municipio di Lampedusa comunicava però all'interessato che la pratica di condono edilizio era stata acquisita con verbale di sequestro emesso nell'ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Di fatto, per questo motivo, sarebbe stata denegata la definizione del procedimento.

Il settantanovenne però proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio dell'avvocato Girolamo Rubino, chiedendo la declaratoria dell'obbligo di provvedere da parte dell'amministrazione comunale. Con ordinanza istruttoria il Tar ha ordinato al Comune di depositare una relazione sui fatti e il Comune si è limitato a ribadire l'impossibilità di conclusione del procedimento. L'avvocato Rubino ha sostenuto che la circostanza che la pratica edilizia sia sottoposta a sequestro probatorio non può esimere il Comune dall'obbligo di definire il procedimento, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli resi dal Tar Campania.

La seconda sezione del Tar Sicilia, condividendo le tesi difensive dell'avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune di Lampedusa, tramite una semplice richiesta all'autorità giudiziaria, è nelle condizioni di rientrare nella materiale disponibilità del fascicolo amministrativo o di copia di esso e pertanto di concludere il relativo procedimento. Il Tar ha, dunque, dichiarato l'obbligo del Comune di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, nominando commissario ad acta, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, il dirigente generale del dipartimento regionale Urbanistica dell'assessorato regionale Territorio ed Ambiente, il quale provvederà in via sostitutiva e condannando il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento delle spese giudiziali.  

Dopo oltre trentuno anni, dalla data di presentazione dell'istanza di condono edilizio, il Comune di Lampedusa e Linosa dovrà definire il relativo procedimento. In caso contrario si insedierà il commissario ad acta nominato dal Tar a spese del Comune di Lampedusa e Linosa che provvederà in via sostitutiva. 
 

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