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Sabato, 27 Aprile 2024
Giustizia amministrativa / Sciacca

Concorso per istruttore direttivo al Comune di Sciacca: il Tar conferma le procedure

A proporre ricorso era stato un candidato escluso: i giudici amministrativi hanno ritenuto invece che avrebbe dovuto impugnare per tempo le procedure

Bando per la selezione di 28 nuovi dipendenti a tempo pieno al Comune di Sciacca, il Tar fa riammettere candidato escluso.

La selezione pubblica era stata indetta nel febbraio 2021 dal municipio della città delle Terme per individuare diverse figure professionali, tre le quali un istruttore direttivo di polizia municipale. Il bando, tuttavia, indicava tra le cause di esonero dalla preselezione l'essere stati "dipendenti del Comune di Sciacca da un periodo (senza interruzione) non inferiore a 36 mesi e nella categoria giuridica inferiore a quella messa a concorso".

A tale concorso partecipava anche un candidato il quale si era avvalso  della clausola di esonero dalla fase preselettiva del concorso poiché, appunto, già dipendente pubblico. Tuttavia, la Commissione di gara aveva ritenuto di escluderlo comunque, ritenendo che non fosse comprovato il motivo di esonero dalla prova preselettiva. Una decisione confermata anche dopo la contestazione dell'uomo,  con la commissione che alla fine lo ha scartato dalla graduatoria definitiva.

Così per il candidato non è rimasto altro che agire per le vie legali, presentando ricorso contro la decisione dell'Ente e l'attribuzione dei posti in graduatoria. Coinvolti, quindi, tutti i soggetti partecipanti, anche quelli idonei ma non vincitori. Proprio uno di questi, difeso dall'avvocato Santo Botta, che, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, ha evidenziato "plurimi motivi di inammissibilità del ricorso".

In particolare si è evidenziata la "mancata impugnazione del bando di concorso in ragione della sua immediata lesività, nonché per mancata impugnazione dell’esclusione e del verbale della Commissione. Infine, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata identificazione dell’oggetto della domanda".

Il Tar, adesso, accogliendo le argomentazioni difensive di Botta, ha rilevato come la clausola del bando di concorso contestata non poteva essere suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche e, pertanto, non avrebbe consentito al ricorrente di cumulare il proprio servizio con quello, di per sé insufficiente, svolto in favore del Comune di Sciacca. 

Pertanto, ad avviso del Tar, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il Bando ovvero il provvedimento di esclusione del 21 ottobre 2021 posto che “l’ammissione con riserva non costituisce un atto di ritiro del provvedimento di esclusione, ma semplicemente un atto di differimento dell’effetto escludente, con cui si rinvia la disamina della fattispecie ad un momento successivo, in modo da non frustrare nell’immediato il prevalente interesse partecipativo in ossequio al principio del favor partecipationis”.

Il ricorrente, nel frattempo, è stato inoltre assunto perchè l'ente ha avviato uno scorrimento di graduatoria.

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