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Sabato, 27 Aprile 2024
La sentenza / Realmonte

"Borgo Scala dei Turchi", il Cga conferma: "Mancava l'interesse pubblico per annullare gli atti"

Il giudice amministrativo conferma la sentenza di primo grado contro la Regione, che non avrebbe adeguatamente motivato la scelta fatta

L'Assessorato al Territorio e Ambiente avrebbe dovuto valutare l'effettiva consistenza dell'interesse pubblico prima di annullare il piano di lottizzazione di "Scala dei Turchi" proposto dalla società Comaer, perché si trattava di un'azione da "motivare" e quindi l'atto è nullo.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, confermando quanto già deciso dal Tar, respinge il ricorso presentato dalla Regione, che chiedeva appunto che venisse riformulata la sentenza dei giudici in primo grado, che avevano annullato quanto sottoscritto dal dirigente generale del dipartimento Territorio e Ambiente, cioè l'annullamento della delibera consiliare del Comune di Realmonte del 23 ottobre 2008 che approvava il piano di lottizzazione alla Scala dei Turchi promosso dall'impresa CoMaer (oggi fallita) e alcune concessioni edilizie. 

In quell'occasione i giudici evidenziarono che "l’Amministrazione regionale non ha affatto esternato le specifiche ragioni di pubblico interesse alla conservazione dell’esistente, che giustificavano l’annullamento, in quanto si è limitata a fare proprio il parere espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, il quale, a sua volta, aveva condiviso la proposta del Responsabile del servizio, che conteneva una mera elencazione delle asserite illegittimità urbanistiche riscontrate".

Illegittimità che tra l'altro si basavano, evidenziava il Tar, "su un’interpretazione delle norme del piano di fabbricazione relative alle sottozone C2 e C4 non condivise (oltre che dalla società lottizzante) dal Comune di Realmonte, che, come detto, aveva presentato articolate controdeduzioni".

Una linea che oggi è il Cga a confermare, dato che nonostante il provvedimento della regione desse atto "analicamente delle violazioni edilizie ed urbanistiche riscontrate", dal decreto contestato "non emerge la necessaria comparazione di interessi, né la compiuta specificazione di uninteresse pubblico concreto ed attuale, idoneo a determinare che l’interesse tutelato dalla Regione prevalga sugli altri interessi, pubblici e privati, in gioco".

In altri termini, la Regione "non ha motivato sulla scelta discrezionale effettuata", e avrebbe dovuto perché, dicono i giudici, "il potere straordinario di annullamento attribuito alla Regione in materia edilizia, ha carattere discrezionale e per questo, richiede una valutazione sugli interessi acquisiti, da bilanciare e da tradurre in una adeguata motivazione, che non può limitarsi all’esigenza di ripristino della legalità violata".

Il Cga, comunque, ha respinto anche il ricorso ad opponendum proposto dall'ex legale rappresentante della società, Gaetano Caristia, ritenendolo, come quello della Regione, infondato.

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