rotate-mobile
Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca Lampedusa e Linosa

Immobile troppo vicino alla casa accanto? Il Cga lo salva dalla demolizione

Il Comune di Lampedusa, in seguito a un esposto, aveva revocato la concessione edilizia. I giudici amministrativi, nell'attesa del pronunciamento di merito, bloccano le ruspe

Il Consiglio di giustizia amministrativa salva un immobile di Lampedusa e sospende l'ordine di demolizione.

Nel luglio del 2000, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia al proprietario, per la costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato su un terreno di sua proprietà. 

Dopo oltre 14 anni, l'ente, su esposto della proprietaria del terreno confinante, ha annullato in autotutela la concessione edilizia, ritenendo che la stessa fosse stata rilasciata in violazione delle distanze dal confine previsto dallo strumento urbanistico ed ha ordinato la demolizione dell’immobile.

Il proprietario ha presentato un ricorso al Tar Palermo che tuttavia, conclusa in senso negativo la fase cautelare, lo rigettava dichiarandolo inammissibile in accoglimento dell’eccezione della vicina di casa, intervenuta nel giudizio. 

A questo punto il proprietario si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Mario Fallica per promuovere appello e chiedere la sospensione della sentenza del Tar Palermo.

In particolare, il collegio difensivo ha ribadito l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e ha censurato l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sia sotto il profilo della violazione di legge, "avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta e difetto di motivazione". 

Il Consiglio di giustizia amministrativa, ritenendo fondate le tesi formulate dagli avvocati del proprietario, in prima istanza ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata e dell’ordine di demolizione.

In sede di merito, il Cga ha poi accolto l’appello ritenendo, tuttavia, al fine di non saltare un grado di giudizio, di rinviare gli atti nuovamente al Tar Palermo, il quale si era limitato ad una pronuncia di rito e non era mai entrato nel merito della vicenda.

Il Tar Palermo, superate le questioni sull’ammissibilità del ricorso, per effetto del pronunciamento del Cga, esaminando per la prima volta il ricorso nel merito lo ha respinto giudicandolo infondato. 

A questo punto il proprietario, rivolgendosi nuovamente ai propri avvocati Rubino, Airò e Fallica, ha proposto un nuovo appello davanti al Cga ribadendo "l’illegittimità e l’erroneità dell’operato del Comune di Lampedusa sotto diversi profili".

Il Cga, presieduto da Rosanna De Nictolis, nuovamente pronunciandosi in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata, considerato che "ad un primo e sommario esame l’appello appare assistito da sufficienti elementi".

Inoltre con il pronunciamento il Cga ha ritenuto indispensabile chiedere al Comune di Lampedusa e Linosa ulteriori chiarimenti in ordine al proprio operato ed alla prassi amministrativa seguita per casi analoghi a quello per il quale è controversia.

Per effetto della pronuncia resta ferma la sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal Comune di Lampedusa, in attesa dell’udienza di merito che porterà alla conclusione del lungo ed articolato contenzioso.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Immobile troppo vicino alla casa accanto? Il Cga lo salva dalla demolizione

AgrigentoNotizie è in caricamento