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Sabato, 27 Aprile 2024
La sentenza

Palazzo dei Giganti non paga le rette per un disabile psichico, il Tar: "Il regolamento comunale è contro legge"

Viene contestata la clausola che limita l'accesso al rimborso delle spese a chi risiede da almeno cinque anni sul territorio agrigentino

Era stato negato l'accesso alle cure perché non residente ad Agrigento: il Tar accoglie il ricorso di una comunità di accoglienza in favore di un disabile psichico e condanna il Comune a saldare il dovuto. La vicenda, che potrebbe avere ricadute importanti rispetto alla gestione del servizio anche in futuro da parte di palazzo dei Giganti, è stata definita in questi giorni dal tribunale amministrativo regionale.

I fatti risalgono al 2019: il dirigente del primo settore pronunciò il proprio "no" al pagamento delle fatture presentate da una coop per il ricovero di un uomo, sostenendo che non risultava perfezionata la procedura di accesso all'accoglienza. Al disabile, infatti, sarebbe mancato un requisito per poter accedere al sostegno economico dell'ente, cioè la residenza da almeno 5 anni ad Agrigento, previsto dal regolamento comunale.

Un punto che va in contrasto con la normativa di settore, che prevede semplicemente come per "i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". Questo, quindi, senza indicare alcun limite temporale minimo.

"La legge, nell’interpretazione orientata, impone al Comune di ultima residenza effettiva (precedente al ricovero) della persona che versi in stato di bisogno per la quale si renda necessario il ricovero stabile in una struttura assistenziale - dice il Tar - di assumere gli oneri dell’eventuale integrazione economica, attribuendo una correlativa posizione di vantaggio in capo alla persona in stato di bisogno". Invece, sostengono i giudici, "il Comune di Agrigento, limitando la platea delle persone assistite a quelle che risiedano da almeno 5 anni nel territorio comunale, da un lato, prende in considerazione un criterio di tipo solo formale, dall’altro, ne subordina l’esercizio alla ricorrenza di una condizione non prevista dalla legge e foriera di un possibile vuoto di tutela delle persone in stato di bisogno".

L'obbligo alla residenza quinquennale ad Agrigento, quindi, è per il Tar "illegittimo sia per contrasto con la norma primaria che con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e non discriminazione". Per questo il diniego al pagamento delle spese di ricovero è stato annullato e il Municipio dovrà versare gli importi alla coop.

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