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Venerdì, 26 Aprile 2024
Giustizia amministrativa

"La discoteca non è un'attività culturale": il Tar dice no ad un locale nella zona A

Il privato aveva ottenuto le autorizzazioni per iniziative "ricreative", ma la Questura aveva bloccato tutto

Tenta di ottenere le autorizzazioni per aprire un locale notturno in piena zona A, anche se in una zona verosimilmente ben lontana da ogni evidenza archeologica: dopo il "no" di Questura e Soprintendenza arriva anche quello del Tar.

A proporre ricorso contro le decisioni di diversi enti era stato un imprenditore che, nel 2014, aveva iniziato a chiedere le autorizzazioni per avviare un'attività in un'area ottenuta in concessione gratuita all'interno del Parco archeologico della Valle dei templi. Un locale per "trattenimenti danzanti" per il quale il privato chiede, e ottiene, anche l'autorizzazione per collocare delle attrezzature rimovibili.

Tutto ok per la Soprintendenza, per la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e per il Comune, ma il via libera riguardava appunto "attrezzature amovibili di servizio per la ricreazione e il tempo libero, nella quale non è menzionata attività di discoteca o pubblico spettacolo".

Arriva quindi lo stop della Questura di Agrigento, che nega la licenza di polizia per effettuare trattenimenti danzanti: le autorizzazioni, infatti, riguardavano solo "attività ricreative, di ristoro e culturali, finalizzate alla valorizzazione della Valle dei Templi". Il privato, quindi, ha chiesto il risarcimento del danno che avrebbe patito dalla mancata possibilità di ottenere l'autorizzazione dell'attività.

Il tribunale amministrativo regionale, però, ha respinto il ricorso, sostenendo che non vi sarebbe prova di un danno "circa la possibilità di esercitare le attività di pubblico spettacolo essenzialmente perché si ravvisa, per contro, un atteggiamento complessivamente equivoco della ricorrente nelle istanze di autorizzazione presentate alle diverse autorità competenti, per come già evidenziato, che esclude in nuce la presenza del requisito soggettivo che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio, sicché l'affidamento non è legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa". 

Quindi, niente risarcimento danni per il privato e nessuna autorizzazione.

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