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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Porto Empedocle

“La decadenza della concessione demaniale è illegittima”: titolare di stabilimento balneare vince ricorso

Era stata intimata la chiusura dell’esercizio commerciale con la richiesta di ripristino dei luoghi. L’amministrazione regionale condannata a pagare le spese processuali

Il Tar ha accolto il ricorso presentato da una commerciante che gestisce uno stabilimento balneare sul lungomare Nettuno di Porto Empedocle. I giudici hanno infatti dichiarato illegittima la decadenza della concessione demaniale dopo più di 9 anni di inerzia amministrativa.

La vicenda risale al dicembre del 2011. In vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima, la titolare aveva presentato istanza per il rinnovo. Un procedimento che, dopo un articolato e complesso iter amministrativo, sarebbe rimasto pendente per diversi anni.

Nel frattempo la concessione demaniale era stata prorogata d’ufficio fino al dicembre 2020 mediante i provvedimenti del legislatore in sede di conversione in legge del D.L. 113/2016.

Inoltre, la titolare dello stabilimento, nel mese di agosto 2020, aveva presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2033 ai sensi della L.R. n. 24/2019.

Tuttavia l’amministrazione demaniale, nel settembre 2020, dopo più di 9 anni di impasse, ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo richiesto nel 2011 evidenziando delle difformità rispetto al progetto approvato. A questo punto la ditta ha presentato ricorso contestando le ragioni del diniego.

Successivamente l’amministrazione demaniale, senza attendere la definizione del ricorso gerarchico, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare e il ripristino dei luoghi.

Gli avvocati che hanno assistito la commerciante, gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.

Il Tar, condividendo la loro tesi, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”.

Infine il Tar ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati   condannando l’amministrazione demaniale al pagamento delle spese del giudizio.

In particolare il Tar ha stigmatizzato la condotta dell’amministrazione regionale che è rimasta sostanzialmente ferma per oltre 9 anni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale, incassando nel frattempo i canoni annuali.

Inoltre il giudice amministrativo, chiamato a vagliare anche la legittimità del meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali fino al 2033, alla luce delle recenti sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha chiarito che “a seguito dei provvedimenti, normativi e amministrativi, regionali e statali, l’originaria concessione demaniale di cui era titolare la commerciante, sia comunque prorogata ex lege fino, quantomeno, al 31 dicembre 2023, in attesa delle relative gare per la successiva assegnazione”.

Adesso, grazie al pronunciamento del Tar, la titolare dello stabilimento potrà continuare a mantenere la propria attività balneare fino al 31 dicembre 2023 mentre l’amministrazione regionale dovrà pagare le spese processuali che ammontano a circa 2500 euro.

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