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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Come e dove richidere la separazione/divorzio

Seppur triste e finale come scelta, ecco tutte le info utili per procedere alla separazione ed al divorzio tra coniugi

Se ci si sta avvicinando alla decisione di porre fine al matrimonio, è importante sapere che cosa è necessario fare. In questa situazione, può sorgere confusione fra i termini separazione e divorzio. Cerchiamo di capire meglio. 

Differenza fra separazione e divorzio

Separazione: Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere:

  • "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale;
  • legale (consensuale o giudiziale). La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

Dopo la separazione si rimane coniugi, e dunque non ci si può risposare. Con la separazione, infatti, marito e moglie diventano coniugi separati:

  • non devono più rispettare i doveri coniugali;
  • sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto;
  • non devono più rispettare il dovere di fedeltà;
  • non sono più tenuti a collaborare nell’interesse della famiglia;
  • non sono più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all’ altro.

Divorzio: Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio cessano definitivamente i diritti e i doveri del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio è valida dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

Divorzio giudiziale o divorzio congiunto

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi, anche se l’altro coniuge non è d’accordo. Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio. Ciascun coniuge deve essere assistito da un legale. Il procedimento prosegue come un processo ordinario. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso i coniugi devono stare in giudizio assistiti da un difensore che, tuttavia, può essere unico per entrambi. Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso. In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio che verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario). L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.

Negoziazione assistita

E' una procedura facoltativa rispetto a quella giudiziale. Gli ex-coniugi trovano un accordo bonario, grazie all’assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale e i due avvocati non devono appartenere allo stesso Studio Legale per evitare conflitti d’interesse). La negoziazione assistita inizia con l’invio di un invito a concludere la convenzione per il divorzio. L’accordo fra gli ex-coniugi deve essere raggiunto entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a un mese dall’inizio della procedura di negoziazione assistita. L’accordo è sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti. 

Nel sottoscrivere l’accordo, gli avvocati ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e autenticano le sottoscrizioni apposte dagli ex-coniugi. Gli avvocati che assistono gli ex-coniugi divorziati hanno l’obbligo di trasmettere la copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. 

Se non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, occorrerà poi ottenere il nullaosta del Pubblico Ministero (ma non è previsto un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto). Se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l’accordo deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni al Pubblico Ministero, il quale potrà rilasciare la necessaria autorizzazione oppure, entro 5 giorni, ritrasmettere lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinché si ordini la comparizione degli ex-coniugi.

Ufficiale dello stato Civile

Se l'accordo tra i due ex coniugi non riguarda trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro (anche se è possibile comunque raggiungere anche in questa sede un accordo riguardo l'assegno di mantenimento) e/o non vi siano figli in comune che siano minori o incapaci o portatori di handicap gravi o anche solo non autosufficienti dal punto di vista economico, il D.L. 132/2014 prevede addirittura la possibilità di divorziare innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, senza necessità di assistenza legale da parte di un avvocato (che rimane facoltativa).

Indirizzi utili ad Agrigento

Tribunale di Agrigento

Palazzo di Giustizia - Sezione Volontaria Giurisdizione - Famiglia

Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 - 12:00

Via Mazzini 179 - 92100, Agrigento

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