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Sabato, 27 Aprile 2024
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"Caso fidejussioni", l'Akragas è stata prosciolta

La sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in riferimento a presunte irregolarità a seguito di segnalazione della Covisoc

"Caso fidejussioni" ln'Akragas è stata prosciolta. E' questa la notizia di giornata, nessuna sanzione disciplinare è stata presa nei confronti della società e dei dirigenti biancazzurri. A difesa del club, il legale Edoardo Chiacchio. La sentenza  di proscioglimento emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in riferimento a presunte irregolarità a seguito di segnalazione della Covisoc

La sentenza

"Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare... omissis.... ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell’errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni responsabilità disciplinare".

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