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Domenica, 28 Aprile 2024
La decisione / Campobello di Licata

Retribuzione di risultato: direttore non dovrà restituire soldi all'Agenzia delle entrate

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado

L'appello è stato dichiarato infondato: direttore, originario di Campobello di Licata, non dovrà restituire alcuna somma all'Agenzia delle entrate. 

 Nel 2018 l’Agenzia delle entrate ha notificato ad un proprio dipendente un provvedimento di ingiunzione per il recupero delle somme che gli erano state corrisposte, a titolo di retribuzione di risultato per l’annualità 2013, sulla base di una valutazione negativa dell’attività svolta come direttore dell’ufficio provinciale di Caltanissetta. L. R. G., originario di Campobello di Licata, ha dato mandato agli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia che hanno impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro del tribunale di Palermo che ha dichiarato nullo il provvedimento di ingiunzione di pagamento. Ma l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. 

I legali Rubino e La Loggia hanno dimostrato in giudizio l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione. Secondo gli avvocati era stata accertata la natura vessatoria e manifestatamente mobbizzante di alcuni provvedimenti emanati dall’ex direttore Regione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre è stata sostenuta l’illegittimità della valutazione fatta dal direttore regionale per carenza assoluta di legittimazione, in quanto la valutazione negativa relativa all’anno 2013 emanata nei confronti di L. R. G. non era stata compiuta entro l’anno 2014, ma solamente nel 2016 e, nello specifico, quando l’allora ex direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate risultava già in quiescenza. Stando alla difesa, l'atto posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento del 2018 doveva ritenersi viziato da carenza di potere. La Corte di appello di Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia ha dichiarato infondato l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate ed ha confermato la sentenza di primo grado. L. R. G. non dovrà, dunque, restituire alcuna somma all’Agenzia delle entrate. 

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