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Giustizia amministrativa / Comitini

“Ristrutturazione di un immobile prima consentita e poi vietata”: la proprietaria vince ricorso contro il Comune

Al termine della diatriba giudiziaria il Consiglio di giustizia amministrativa smentisce il Comune

Circa 7 anni fa il Comune di Comitini aveva rilasciato in favore di una donna il “permesso di costruire” in riferimento ad un progetto di ristrutturazione totale di un immobile a Comitini.

A distanza di un anno dall’avvio dei lavori, il Comune, ritenendo la presenza di difformità dei lavori e la violazione di un presunto vincolo di arretramento da un pozzo previsto nel piano regolatore generale vigente, ha disposto l’annullamento del titolo edilizio rilasciato in precedenza intimando la demolizione del fabbricato.

La proprietaria ha deciso di opporsi impugnando il provvedimento del Comune davanti al giudice amministrativo e con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Pasquale Tarallo e Vincenzo Airò. I legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento di annullamento del titolo edilizio perché privo di una valida motivazione per giustificare la sussistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, anche in ragione del fatto che in base a valido parere del Genio Civile sull’area in cui ricade l’immobile, contrariamente a quanto era stato assunto dal Comune di Comitini, non sussiste alcun pozzo ancorché inserito erroneamente nella pianificazione comunale.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di appello, ha accolto le censure difensive dei legali Rubino, Tarallo e Airò e ha disposto l’annullamento del provvedimento di ritiro del permesso di costruire travolgendo anche il consequenziale provvedimento di demolizione.

In particolare il provvedimento di ritiro del permesso di costruire è stato ritenuto illegittimo in quanto contraddistinto da una motivazione palesemente e insanabilmente contraddittoria, anche in ragione dell’impossibilità di annullare un provvedimento per fatti o circostanze sopravvenute.

Inoltre il Cga ha ritenuto rilevante il difetto di motivazione dedotto anche in relazione all’omessa specificazione dell’interesse pubblico all’annullamento del predetto permesso di costruire. Adesso la proprietaria non dovrà demolire il proprio fabbricato.

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