rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
La sentenza / Santo Stefano Quisquina

Immobile realizzato in territorio sottoposto a vincolo? Per il Tar non è così: condannata la Soprintendenza

Costruita un’abitazione vicina ad un corso d’acqua che per errore era stato individuato come il fiume Magazzolo. In realtà si trattava di un semplice canale artificiale

Il Tar ha dato ragione ad un uomo di Santo Stefano Quisquina che, con regolare concessione edilizia, tra il 2004 ed il 2006 aveva costruito un fabbricato adibito a civile abitazione successivamente dichiarato ricadente in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

Per questo motivo era stata inoltrata alla Soprintendenza di Agrigento la richiesta di nulla osta che però aveva rigettato con la motivazione che l’immobile fosse stato realizzato all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal fiume Magazzolo, tutelata per legge ai sensi dell’ art. 142 del D.lgs. 42/2004, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte della stessa Soprintendenza. 

La Soprintendenza, inoltre, affermava che non poteva essere rilasciata alcuna autorizzazione in sanatoria se non nei limiti dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 che non consente, tra l’altro, la sanatoria di nuovi volumi come nel caso del fabbricato in questione.

A questo punto il proprietario dell’immobile, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Mario La Loggia impugnava il provvedimento di diniego della Soprintendenza davanti al Tar chiedendone l’annullamento previa la sospensione.

I legali hanno sostenuto che il corso d’acqua posto in prossimità del fabbricato non era affatto il fiume Magazzolo ma un corso d’acqua minore, senza alcuna denominazione, non inserito nell’elenco dei fiumi, torrenti o corsi d’acqua iscritti in appositi elenchi. Pertanto non poteva ritenersi sottoposto a tutela paesaggistica al momento della realizzazione del fabbricato e prima dell’entrata in vigore del piano paesaggistico.

Con ordinanza cautelare il Tar ha disposto la verifica dei luoghi, all’esito della quale venivano confermate le tesi sostenute dai legali e veniva altresì accertato che il corso d’acqua in questione, oltre a non essere il noto Magazzolo, è in realtà un canale artificiale interamente coperto e privo di qualsiasi valenza paesaggistica. 

Provato dunque che l’immobile all’epoca della sua realizzazione non ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico tutelato per legge, il Tar ha condannato la Soprintendenza anche al pagamento delle spese di giudizio e verificazione. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Immobile realizzato in territorio sottoposto a vincolo? Per il Tar non è così: condannata la Soprintendenza

AgrigentoNotizie è in caricamento