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Domenica, 28 Aprile 2024
La sentenza

Dopo una battaglia giudiziaria di oltre 20 anni, il Cga: deve essere inquadrata come dirigente

Era il 2000 quando l'agrigentina partecipava alla selezione bandita dalla Regione siciliana per la copertura di  70 posti di dirigente tecnico archeologo

Dovrà essere inquadrata come dirigente. Dopo più di 20 anni dal concorso e una lunga battaglia giudiziaria, il Cga ha scritto la parola "fine" per l'agrigentina V. C. che nel 2000 ha partecipato alla selezione bandita dalla Regione siciliana per la copertura di  70 posti di dirigente tecnico archeologo, il cui bando prevedeva, per i vincitori, il trattamento economico corrispondente all’ottavo livello retributivo del decreto presidenziale n. 11/1995. 

Nel 2004, V. C., è risultata vincitrice ed è stata nominata quale funzionario di categoria D, con applicazione del trattamento economico corrispondente, però, al settimo livello retributivo, in quanto, a dire dell’amministrazione, i vincitori del concorso non avrebbero potuto essere inquadrati nella terza fascia dirigenziale prevista della legge regionale 10/2000, perché entrata in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale. L'anno dopo, con ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana, l'agrigentina ha impugnato il provvedimento di nomina, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui la Regione non l'aveva inquadrata nell’area dei dirigenti di terza fascia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere reso nel dicembre del 2007, si è espresso favorevolmente ritenendo che il corretto inquadramento di V. C. “non poteva che essere proprio quello di dirigente di terza fascia”. Il parere del Cga avrebbe dovuto vincolare. Ma nel novembre del 2011, il presidente della Regione ha respingento il ricorso straordinario presentato richiamando una norma che, a suo dire, lo autorizzava a decidere in maniera difforme dal Cga.  V. C., nel 2012, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha presentato ricorso al Tar Palermo per ottenere l’annullamento del decreto presidenziale perché adottato, illegittimamente, in contrasto con il parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Nel marzo 2019, il Tar Palermo non accoglieva questo ricorso. Sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, l'agrigentina ha proposto ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha sospeso il giudizio e ritenendo rilevante la questione sulla legittimità costituzionale della norma che autorizza il presidente a superare il parere dell’organo giurisdizionale, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale. V. C. si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, ribadendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale.

La Corte costituzionale, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Marino, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 373/2003 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana) per contrasto con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. E a seguito dellasentenza della Consulta, che ha determinato il venir meno della facoltà per il presidente della Regione di discostarsi dal parere del Cga, l’appello di V. C. è stato accolto: dovrà essere inquadrata quale dirigente nei ruoli dell’amministrazione regionale.
 

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