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Lunedì, 29 Aprile 2024
Giustizia amministrativa / Licata

Canoni non pagati per la concessione del porto turistico? Il Cga da ragione a società immobiliare

Un contenzioso tra assessorato regionale al territorio e ambiente la “Iniziative immobiliari s.p.a.” finisce davanti ai giudici. Non sarebbe stato concessa l’agevolazione per la definizione del contenzioso

Il porto turistico di Licata denominato “Marina di Cala del sole” è stato al centro di un ricorso accolto dai giudici e proposto dalla società “Iniziative Immobiliari s.p.a.” contro l’assessorato regionale al territorio e ambiente.

Il 22 maggio 2006 l’assessorato aveva concesso alla società, per la durata di 99 anni, la concessione demaniale marittima per la realizzazione, nell’ambito portuale del Comune di Licata, di un porto turistico denominato appunto “Marina di Cala del Sole”.

Nel 2014 l’assessorato ha poi disposto la decadenza della concessione demaniale marittima per un  presunto omesso pagamento di alcune rate del canone concessorio, con un provvedimento che è stato impugnato dalla società ed il cui contenzioso è ancora pendente dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa.

a Tale azione giudiziaria se ne affiancarono altre promosse in sede civile e relative alla corretta quantificazione dei canoni demaniali.

In corso di causa, peraltro, entrava in vigore il D.L. n. 104/2020 che consentiva l’esperimento di procedimenti di definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto la quantificazione di canoni demaniali.

Alla luce di ciò la società “Iniziative Immobiliari s.p.a.”, con un’istanza del 9 settembre 2020, chiedeva all’assessorato regionale la definizione agevolata del contenzioso pendente davanti al CGA e al giudice civile.

Ma l’assessorato sarebbe rimasto “in silenzio” eludendo la domanda presentata dalla società.

La “Iniziative Immobiliari s.p.a.”, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Federico Tedeschini e Massimiliano Valenza, ha proposto ricorso al Tar di Palermo per ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento.

Durante lo svolgimento del giudizio l’Assessorato Regionale, con provvedimento dell’8 aprile 2021, tuttavia, ha respinto la domanda presentata dalla società, in ragione di un parere con cui l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana aveva escluso la diretta applicazione, in ambito regionale, della disciplina relativa alla definizione agevolata delle controversie, in considerazione del fatto che la misura dei canoni concessori doveva essere determinata esclusivamente dall’Amministrazione regionale con l’applicazione di una disciplina differente rispetto a quella nazionale.

Avverso il suddetto diniego, la società ha dunque proposto ricorso per motivi aggiunti.

Intanto entrava in vigore la l.r. n. 21 del 29.07.2021 con cui il legislatore regionale disponeva il recepimento della legge n. 126 del 2020.

Pertanto la società, in esecuzione della sopravvenuta norma regionale e in ossequio a quanto previsto dalla disciplina per la definizione agevolata delle controverse aventi ad oggetto i canoni demaniali, lo scorso 30 settembre ha provveduto al pagamento 86.817,66 euro nonché alla proposizione dell’istanza di sanatoria anche ai sensi della nuova normativa regionale che tuttavia veniva respinta.

Successivamente il Tar dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento del silenzio, ed altresì, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento del provvedimento di diniego.  

Opponendosi alla decisione del giudice, la società ha quindi proposto appello sempre con gli avvocati Rubino, Tedeschini e Valenza, al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla sola statuizione relativa ai motivi aggiunti.

E per resistere a tale azione si costituivano in appello la Regione così come l'Autorità del sistema portuale del Mar di Sicilia occidentale le quali asserivano l’infondatezza dell’appello proposto dalla citata società, ed eccepivano che l’unica disciplina applicabile fosse quella regionale.

Durante lo svolgimento del processo gli avvocati difensori hanno evidenziato l’erroneità della sentenza del giudice di primo grado e l’infondatezza delle eccezioni dedotte dalle difese avversarie al riguardo osservando come tutti i provvedimenti normativi aventi ricadute sull’assetto concorrenziale tra le imprese nazionali debbano inesorabilmente essere attratti nella competenza statale, con la conseguenza che doveva ritenersi preclusa al Legislatore regionale la possibilità di adottare norme di natura processuale incidenti sulla modalità di svolgimento e di definizione delle controversie in corso in materia di definizione agevolata.

Il Cga ha infine accolto l’appello proposto dalla società “Iniziative Immobiliari s.p.a.” e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il provvedimento di diniego emanato dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente. Adesso l’amministrazione regionale si dovrà pronunciare nuovamente in ordine all’istanza di definizione agevolata del contenzioso applicando unicamente la disciplina nazionale e non quella regionale.

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