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Sabato, 20 Aprile 2024
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Amministrative Raffadali 2012, l'Udc confida nell'annullamento

Alcuni responsabili del partito, in considerazione di una sentenza già emessa dal Cga, sono convinti che il loro ricorso avrà un esito positivo

In riferimento al ricorso presentato dall'Udc di Raffadali, riguardo a diverse presunte irregolarità compiute durante le operazioni elettorali delle amministrative del 2012, è stata emessa una nota con la quale si aggiorna sull'iter del ricorso stesso e lo si mette in relazione con una recente sentenza del CGA, il cui oggetto della decisione è ritenuto da alcuni esponenti del partito, del tutto omologabile agli appunti proposti nel ricorso.

Questa la nota trasmessa dall'Udc:

"Come è noto nei prossimi giorni, si terrà presso la Prefettura di Agrigento la verifica del materiale elettorale relativo alle amministrative svoltesi a Raffadali nella primavera del 2012.

Tale verificazione è stata disposta al fine di accertare le gravi discordanze riscontrate dall’UDC e relative a numerose sezioni elettorali del comune di Raffadali (in particolare le sezioni 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

In vista di tale verificazione e della successiva udienza che si terrà nel mese di aprile, l’UDC di Raffadali ha appreso, con grande soddisfazione, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, con sentenza n° 46 del 2014, depositata il 5 febbraio 2014, a fronte di irregolarità del tutto analoghe a quelle verificatesi nelle sezioni elettorali di Raffadali, ha disposto l’annullamento della proclamazione di tutti i deputati eletti nel collegio di Siracusa e ha disposto il rinnovo delle operazioni elettorali relative all’Assemblea regionale siciliana con riferimento a nove sezioni elettorali della provincia di Siracusa.

Tale pronuncia, non può che fare aumentare l’ottimismo con riferimento al ricorso elettorale proposto per le elezioni tenutesi a Raffadali, giacché il CGA ha affermato dei principi di diritto che confermano la fondatezza delle tesi sostenute dall’UDC. In particolare il CGA, con la citata sentenza, ha chiarito che: 

A)  Le elezioni devono essere annullate e ripetute quando “non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate” (tale mancata corrispondenza è stata rilevata anche in numerose sezioni del comune di Raffadali);

B)  Che le discordanze relative alle schede elettorali sono idonee a far sorgere gravi “sospetti in ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse sezioni , sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della cosiddetta “scheda ballerina” (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio , ritira la scheda bianca assgnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio)”; 

C)  Che lo smarrimento del materiale elettorale (e, con riferimento al comune di Raffadali risultano irreperibili le tabelle di scrutinio della quarta sezione) non può “ridondare in termini sfavorevoli all’accoglimento delle doglianze del ricorrente sulla base dell’affermazione della mancata acquisizione della prova volta a suffragare la fondatezza delle censure dedotte”.


E allora, alla luce del citato precedente, all’UDC non resta che attendere, con fiducia, la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa relativa alle elezioni tenutesi nel comune di Raffadali, nella consapevolezza che tale pronuncia potrebbe incidere sulla posizione di tutti i soggetti eletti, così come del resto, avvenuto nel collegio di Siracusa". 

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