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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Akragas, altri due punti di penalizzazione: deferito Silvio Alessi

Altra batosta per la società biancazzurra. Il tribunale federale ha deferito Silvio Alessi. Le motivazioni sono tutte nel lungo comunicato emesso dalla Figc

Altri punti - due per la precisione - di penalizzazione a carico dell’Akragas calcio. Il tribunale federale ha deferito il presidente del Cda Alessi ed il  presidente del Collegio sindacale della società, Luigi Campoccia.  Deferimento del procuratore federale a carico di Silvio Alessi.

Il comunicato ufficiale della Figc

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), LUIGI CAMPOCCIA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl – (nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 25.2.2016, a seguito di segnalazione del 3.2.2016 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare- il Sig. Silvio Alessi, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF, non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio (tesserato in qualità di preparatore atletico della prima squadra della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF dei contributi previdenziali INPS correlati ai predetti emolumenti.

In aggiunta, il Sig. Silvio Alessi è stato deferito, unitamente al Sig. Luigi Campoccia, Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art.1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, dichiarazioni non veritiere attestanti sia l’avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. Camillo Antonio Ferruccio, sia l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di cui trattasi.

In ordine alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, nonché, per quanto di competenza, al Presidente del Collegio Sindacale, è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, anche la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento.

Il dibattimento

Nei termini di rito assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Silvio Alessi e il Sig. Luigi Campoccia. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Silvio Alessi; mesi 2 (due di inibizione a carico del Sig. Luigi Campoccia; penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di  3.500 euro a carico della Società SS Akragas Città dei Templi Srl. E’ altresì presente il legale di fiducia del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia, Avv. Marco Sabato.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Pertanto, detta disposizione, formulata in modo assolutamente chiaro nel prevedere l’obbligo di dimostrare, alle scadenze periodiche tassativamente indicate, sia l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati che delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS, non ammette deroghe, se non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, comma 1, ultima parte, NOIF, i quali, tuttavia, nel caso di specie, esulano del tutto.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che le argomentazioni difensive dispiegate dal Sig. Silvio Alessi e dal Sig. Luigi Campoccia, non escludono e neppure affievoliscono le responsabilità disciplinari ascritte agli indicati deferiti, e per essi alla Società SS Akragas Città dei Templi Srl.

Invero, sia il Sig. Silvio Alessi che il Sig. Luigi Campoccia affermano, a sostegno dei propri assunti difensivi, che le spettanze economiche relative alle mensilità di settembre e ottobre 2015 non erano state corrisposte a beneficio del tesserato Sig. Camillo Antonio Ferruccio poiché questi, sin dal giorno 1.9.2015, si era sottratto ai propri obblighi contrattuali, omettendo di fornire la prestazione professionale oggetto del contratto stipulato con la società, per ciò stesso non risultando più legittimato, secondo la tesi difensiva, a percepire alcun ulteriore compenso a decorrere da quella data.

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