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Sabato, 20 Aprile 2024
Politica Porto Empedocle

Presunte irregolarità alle amministrative, Lattuca presenta ricorso: “L’attuale sindaco non ha valutato il conflitto d’interessi”

Il primo cittadino Calogero Martello, secondo l’avvocato del candidato sconfitto, nella votazione sul conferimento dell’incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune avrebbe dovuto astenersi

Continua la “battaglia” legale sulle presunte anomalie che sarebbero verificate nelle sezioni e nel riconteggio delle schede elettorali alle recenti amministrative di Porto Empedocle che hanno visto imporsi Calogero Martello nella corsa alla poltrona di primo cittadino.

L’avvocato Maria Pilato, che assiste il candidato sconfitto Calogero Lattuca, ha depositato un ricorso.

“Riteniamo - si legge in una nota di Lattuca - l'illegittimità anche della deliberazione di Giunta comunale con cui è stato conferito incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune, da parte del contro-interessato, Calogero Martello, che nel ricorso già depositato agisce anche in proprio. Ciò perché, in tale deliberazione, Martello non si è astenuto dalla votazione come avrebbe dovuto. Invece ne prendeva parte e deliberava anziché valutare un eventuale conflitto di interessi che, se confermato dall’autorità competente, andrebbe ad esclusivo danno della collettività empedoclina. Sono sempre più convinto, da cittadino prima che da candidato a indaco, che la vicenda in questione debba essere dipanata nelle competenti sedi giudiziarie, verso le quali ripongo la massima fiducia”.

Presunte anomalie verificatesi nelle sezioni e riconteggio delle schede, sindaco si costituisce in giudizio

“Con il mio assistito Calogero Lattuca - dichiara l’avvocato Maria Pilato - abbiamo depositato ricorso per motivi aggiunti, in quanto riteniamo l’illegittimità della delibera della giunta comunale n. 107 del 25 novembre 2021 (così come pubblicata nell'albo pretorio) per violazione dell’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000 (testo unico enti locali) secondo cui gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale norma, recepita anche dalla legislazione regionale siciliana, trova il suo fondamento costituzionale nel principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione. Confidiamo nella valutazione attenta che verra’ effettuata dal Tar”.

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