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Nuove strisce pedonali in città? Il Codacons: “Sono fuori legge”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Potremmo dire e scrivere “Finalmente le strisce pedonali” ma vi invitiamo a leggere la sentenza della Corte dei Conti. L’articolo 40 del codice della strada (d.l.vo. 30 aprile 992 n. 285) nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da seguire, rinvia al regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali e, nel contempo, vieta, all’articolo 45, l’impiego di segnaletica stradale non conforme a quella stabilita dal codice stesso, dal Regolamento o dai decreti e direttive ministeriali.

Il Regolamento del CdS (DPR 16 dicembre 1992 n. 495) afferma testualmente che gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia.

Il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 777 (II° direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione) ha espressamente confermato la cogenza della normativa stradale in ordine alla colorazione degli attraversamenti pedonalI oltre all’uniformità su tutto il territorio italiano della colorazione, richiamando l’eventuale responsabilità degli enti proprietari delle strade.

La sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, n. 38 depositata il 14 marzo 2017, da cui ha preso spunto questo articolo, nasce dal fatto che il responsabile dell’area tecnica di un comune aveva realizzato, nel territorio comunale, n. 55 attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde motivando, testualmente, la scelta “onde far risaltare maggiormente il colore bianco delle strisce e segnalare la discontinuità all’automobilista”.

Poiché, oltre al mancato rispetto della norma, sopra richiamata, manca apposita  documentazione di quanto affermato dal funzionario, la  Corte dei Conti ha portato in giudizio il funzionario in quanto ha rilevato un danno economico che corrisponde alla differenza tra il costo di n. 55 attraversamenti pedonali colorati rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro, affermando che lo stesso “avrebbe potuto certamente rilevare l’antigiuridicità della scelta effettuata, solo verificando le chiare disposizioni normative in materia, alla luce della modifica cromatica che andava a introdurre nella segnaletica orizzontale posta nel territorio dell’Ente locale, sicuramente innovativa rispetto ad una tradizionale coloritura”.

La realizzazione di attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato costituisce danno erariale in quanto non solo contraria alle disposizioni poste dal codice della Strada, dal Regolamento e dai decreti e dalle direttive ministeriali, ma anche di nessuna utilità, fin qui dimostrata, per l’amministrazione stessa e la comunità amministrata oltre alla maggiore spesa sostenuta per la loro realizzazione rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro.

Per quanto sopra la Corte definitivamente pronunciando, condanna il funzionario al pagamento, in favore del Comune di …… della somma complessiva di € ……. comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza.

Insomma, là dove c’è una regola va rispettata, e la regola c’è, scritta e confermata. Gli attraversamenti pedonali vanno fatti con segnaletica orizzontale di colore bianco che fa da normale contrasto al colore nero o grigio dell’asfalto. Fra l’altro il Ministero dei Trasporti, a suo tempo, aveva concesso anche un’autorizzazione temporanea ad un’ente affinché procedesse a colorare diversamente un attraversamento pedonale con documentazione finale che ne dimostrasse la maggiore visibilità, dimostrazione mai pervenuta.

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