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Limitazioni alla circolazione a Bovo Marina, il Tar: illegittima l'ordinanza del sindaco

L'amministratore aveva ritenuto di dover negare l’accesso alla strada privata “Giovanna Amante Scalia” a chiunque non fosse proprietario di un immobile “con unico accesso da detta strada”, e ciò dal primo luglio al 15 settembre di ogni anno

Nell’agosto del 2016 l’allora primo cittadino di Montallegro, Pietro Baglio, aveva emesso una ordinanza sindacale con la quale il Comune poneva delle limitazioni alla circolazione nei pressi nota località balneare di Bovo Marina.

Il sindaco di Montallegro, tra le varie misure adottate, aveva ritenuto di dover negare l’accesso alla strada privata “Giovanna Amante Scalia” a chiunque non fosse proprietario di un immobile “con unico accesso da detta strada”, e ciò dal primo luglio al 15 settembre di ogni anno.

I proprietari delle abitazioni interessate, i quali non potevano ricevere ospiti né far intervenire mezzi d’opera nei loro fondi agricoli, hanno proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo col patrocinio degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone.

Gli avvocati Botta e Caldarone hanno censurato l’ordinanza sindacale sotto vari profili, tra i quali l’incompetenza del Sindaco ad emanare un provvedimento di tale tenore e la carenza dell’istruttoria posta in essere dall’amministrazione comunale.

Il TAR, accogliendo le censure degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone, ha accolto il ricorso proposto dai proprietari della strada privata denominata “Giovanna Amante Scalia” ed ha annullato l’ordinanza n. 19/2016 condannando il Comune di Montallegro al pagamento delle spese legali.
 

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