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Martedì, 19 Marzo 2024
Lavoro

Come funziona la cassa integrazione

La Cassa Integrazione è un ammortizzatore sociale che può essere utilizzato in presenza di rapporto di lavoro, ed è finalizzata a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in situazioni di difficoltà

Mai come di questi tempi, a causa della pandemia da Coronavirus si è sentito tanto parlare di cassa integrazione. A questo istituto di sostegno posso accedere tutte le aziende in crisi o le imprese nelle quali sono in atto processi di riorganizzazione che comportano la riduzione dell’orario a copertura degli stipendi dei propri dipendenti.

L’Inps eroga in favore dei lavoratori di aziende in fase di crisi industriale un sussidio economico a titolo di retribuzione in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La cassa integrazione può distinguersi tra ordinaria, straordinaria e in deroga a seconda dei soggetti interessati e si differenzia dall’indennità di disoccupazione proprio perché è erogata in costanza di rapporto di lavoro e non a seguito di cessazioni involontarie dell’attività lavorativa.

Ne hanno diritto i lavoratori a seguito di una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per motivi di crisi aziendale o di riorganizzazione interna.

Con il Jobs Act è stata estesa la platea di lavoratori beneficiari delle diverse tipologie di cassa integrazione, ovvero di:

- cassa integrazione ordinaria - CIGO

- cassa integrazione straordinaria - CIGS

- cassa integrazione in deroga - CIGD

Con il Jobs Act sono stati uniformati i periodi di durata massima delle diverse tipologie di cassa integrazione, che per CIGO e CIGS è di un massimo di 36 mesi per singola unità produttiva in un quinquennio mobile. Possono beneficiare della cassa integrazionei lavoratori che hanno maturato, al momento della richiesta all’Inps da parte del datore di lavoro, almeno 90 giorni di lavoro presso l’unità produttiva. 

Nello specifico la cassa integrazione è concessa alle seguenti categorie di soggetti:

- Operai

- Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante

- Impiegati

- Quadri

- Lavoratori titolari di un contratto di inserimento

- Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà

- Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.

I lavoratori che percepiscono la cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% devono recarsi obbligatoriamente presso il centro per l’impiego e stipulare il Patto di Servizio Personalizzato, pena la decurtazione della cassa integrazione fino a completa decadenza.

Le differenze tra le varie tipologie

La cassa integrazione ordinaria è l’ammortizzatore sociale che l’Inps eroga in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni dovute ad eventi non prevedibili e non causati da datore di lavoro o imprenditori. La cassa integrazione ordinaria prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% dello stipendio che quest’ultimo avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il normale orario di lavoro. La cassa integrazione guadagni ordinaria è erogata per un massimo di 3 mesi, prorogabili a 12 nel caso di eventi di particolare gravità e inevitabili

Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS è un ammortizzatore sociale erogato in costanza di rapporto di lavoro; viene concessa nei casi di eventi aziendali strutturali che non compromettono l’attività aziendale. I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria hanno diritto a percepire un’integrazione dello stipendio pari all’80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per tutte le ore di lavoro non effettuate.

La cassa integrazione in deroga è rivolta ai lavoratori che non potrebbero accedere alla cassa integrazione altrimenti, e viene quindi concessa nel caso di aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi. La cassa integrazione in deroga è concessa dall’Inps in caso di piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

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