rotate-mobile
Economia

Proroga del contratto alla Tua trasporti, il Codacons: “Atto incostituzionale, abbiamo contattato Procura e Finanza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La proroga del contratto alla Tua trasporti è incostituzionale. Abbiamo invitato la Procura e la Guardia di finanza ad occuparsene.

La proroga tecnica è ammessa solo in casi eccezionali, per assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Questo sancisce ANAC.

Mi rivolgo al sindaco: data la scadenza del contratto (caduto a settembre ma prorogato) per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che lega il Comune di Agrigento alla società concessionaria TUA, vuole rendere conto alla città di cosa accade visto che non si hanno più notizie della gara ad evidenza pubblica?

Un ingiustificabile silenzio che stride con il rispetto della disciplina europea, la trasparenza che porta alla parità tra gli operatori interessati, l’economicità della gestione nel garantire adeguata informazione alla collettività.

A fronte di un servizio che costa ai contribuenti 2.227.481,54 di euro l’anno, riteniamo che gli agrigentini abbiano il diritto di sapere quali iniziative ha adottato ad oggi l’amministrazione, a cosa e come si sta lavorando per dotare Agrigento di un sistema di mobilità urbana più moderno, più sostenibile, più funzionale ed affidabile.

Il segretario generale del Comune di Agrigento, che dovrebbe fungere da notaio, a chi e a cosa pensa? La proroga tecnica è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo in caso in cui l’amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio. Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 e ripresi dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Sono questi i contenuti della delibera n. 412/2022 con cui ANAC ha contestato la continua reiterazione, sotto forma di proroga tecnica, della gestione di un servizio. Sulla questione ANAC ha anche ricordato che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga e il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.  

L’unica facoltà residuale è quella della proroga tecnica, sempre comunque diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Essa, spiega ANAC, è uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Non solo: in considerazione del fatto che il servizio non poteva essere interrotto, il Comune di Agrigento, aveva l’onere di programmare e definire il progetto del nuovo affidamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Emerge infatti che le reiterate proroghe dell’affidamento scaduto siano dovute, nella sostanza, a carenze degli uffici nelle fasi di programmazione e progettazione della nuova procedura di affidamento, che ha subito un notevole ritardo soprattutto a causa delle inefficienze che si sono potute rilevare nella fase precedente all’approvazione del progetto finale da porre a base di gara.

Tali inefficienze sono in contrasto con il principio di tempestività, enunciato dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 (e successivamente dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016). Esso implica, nell’ambito della contrattualistica pubblica, la massima celerità temporale nella conclusione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto, e costituisce più in generale corollario del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

Siamo costretti a chiedere ancora una volta l’intervento della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza, Scriviamo da mesi, ormai, dell’appalto del servizio di trasporto pubblico. Ci eravamo chiesti se poche assunzioni potevano aver fatto calare il silenzio. Ci abbiamo azzeccato anche stavolta?

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Proroga del contratto alla Tua trasporti, il Codacons: “Atto incostituzionale, abbiamo contattato Procura e Finanza”

AgrigentoNotizie è in caricamento