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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Covid-19, zona "arancione" e nuovo Dpcm: ecco tutte le regole in vigore

Vademecum delle disposizioni che cambieranno la vita fino al 3 dicembre, data in cui scadrà il decreto

Zone rosse, zone arancioni, zone gialle: quali sono le regole in vigore a partire da oggi dopo il nuovo Dpcm che ha stabilito le aree a rischio nell'epidemia di coronavirus? Ecco un riepilogo delle nuove disposizioni che cambieranno la vita fino al 3 dicembre, data in cui scadrà il decreto ministeriale. 

Nuovo Dpcm: le regole in vigore da domani venerdì 6 novembre e l'autocertificazione

In primo luogo torniamo all'elenco delle zone rosse, arancioni e gialle. Secondo l'annuncio di Giuseppe Conte: 

  • le regioni in zona rossa sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; 
  • le zone in area gialla sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano (quest'ultima però è stata dichiarata zona rossa da domani con un'ordinanza), Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
  • le zone in area arancione sono invece Puglia e Sicilia.

In tutte queste zone -. e quindi in tutta Italia - c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; poi l'allegato descrive quali sono le norme per ciascuna zona. Nella zona gialla sono "consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". 

la mappa delle regioni rosse gialle arancioni-3

La capienza dei mezzi pubblici è dimezzata al 50% e musei, mostre, corner per giochi e bingo (in bar e tabaccherie) sono chiusi. Nella zona gialla e nella zona arancione "i centri commerciali (sono) chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno" e c'è la "didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e terza media"; oltre a questo:

  • nella zona arancione è "vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute";
  • nelle zone arancioni e rosse  "bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie" sono "chiusi sempre, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio";
  • nelle sole zone rosse i negozi sono "chiusi, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
  • anche i mercati sono "chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari".

Dpcm del 3 novembre 2020, scarica il documento in Pdf

Cosa si può fare e cosa no nella zona arancione

Nelle zone arancioni e rosse sarà sospesa l'attività di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie mentre sarà possibile la consegna a domicilio. Nelle zone arancioni sarà possibile anche utilizzare mense e catering. L'asporto è concesso ovunque fino alle 22. Nelle zone gialle e arancioni si chiudono i centri commerciali nei festivi e nei prefestivi, mentre in quelle rosse tutti i negozi al dettaglio rimangono con la serranda abbassata. Le regole, come in altre occasioni, non valgono per alimentari, farmacie, edicole, parrucchieri e barbieri. 

Per quanto riguarda gli spostamenti, nelle zone arancioni si vietano gli spostamenti da una regione all'altra o da un Comune all'altro se non per comprovate ragioni di necessità che vanno autocertificate. Ci sarà il taglio del 50% dei trasporti pubblici. Infine, con il nuovo Dpcm torna anche il modulo di autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia. Non c'è ancora un modello nuovo: il modulo è quello emesso dal ministero dell'Interno a ottobre e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo. In tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell'ora. Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco.

modulo autocertificazione spostamenti novembre 2020-3

Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione verrà denunciato. 

Quando serve l'autocertificazione?

L'autocertificazione servirà nella zona gialla, arancione e rossa per spostarsi dopo il coprifuoco che scatta in tutta Italia alle 22 a partire da venerdì 6 novembre (e fino al 3 dicembre). Se lo spostamento è legato a un'urgenza non si deve indicare il nominativo della persona da cui si va per motivi di privacy. Il modulo servirà inoltre per entrare e uscire nelle regioni in zona rossa per "comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e per altri motivi ammessi dalle vigenti normative".

Chi compila il modulo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:

  • di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;
  • di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
  • che lo spostamento è determinato da: - comprovate esigenze lavorative; - motivi di salute; - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Il dichiarante deve anche specificare il motivo che determina lo spostamento, l'indirizzo da cui è iniziato e quello di destinazione.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN PDF

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