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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Cammarata

Viabilità, il Tar riammette associazione nella graduatoria per ottenere i fondi

Gli imprenditori agricoli avevano presentato istanza di ammissione per l'accesso alle misure per lo sviluppo rurale

La graduatoria dovrà essere riesaminata. E l'assessorato regionale all'Agricoltura dovrà farlo entro 40 giorni. A deciderlo è stata la prima sezione del Tar Sicilia che - condividendo le censure gli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino - ha accolto la richiesta di misura cautelare, ordinando appunto il riesame. 

L'associazione di imprenditori agricoli "L'Edera" - con sede a Cammarata - aveva presentato domanda di ammissione per l'accesso alle misure per il programma di sviluppo rurale a sostegno di investimenti per l'adeguamento della viabilità interaziendale. L'associazione voleva trasformare in rotabile della strada interpoderale a servizio delle contrade Edera, Gallinica e Giardinello. Ma l'ufficio Servizi per il territorio di Agrigento ha disposto l'esclusione dell'associazione cammaratese a causa di una mancata tempestiva consegna della documentazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dai competenti enti: Parco dei monti Sicani, Comune di Cammarata e Comune di San Giovanni Gemini. 

L'associazione opponeva dunque ricorso amministrativo visto che il ritardo nel rilascio del nulla osta, da parte del Parco dei monti Sicani, era imputabile esclusivamente a disfunzioni dell'ente. L'ufficio Servizi alla luce delle puntuali osservazioni dedotte dichiarava ammissibile la domanda presentata dall'associazione cammaratese. Nel maggio scorso veniva approvata la graduatoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e il progetto presentato dall'associazione veniva inserito tra quelli non ammessi. E' stato, dunque, presentato un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, contro l'assessorato regionale dell'Agricoltura, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

Gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo del principio del "favor partecipationis" visto che il ritardo nel rilascio del nulla osta da parte del Parco dei monti Sicani era imputabile a disfunzioni dell'ente Parco e che era riscontrabile una grave forma di eccesso di potere, sotto il profilo della contraddittorietà manifesta: in un primo momento vi era stata una manifestazione di volontà tendente all'ammissione dell'associazione, successivamente contraddetta senza esternare alcuna valida motivazione. Si è costituito in giudizio l'assessorato regionale all'Agricoltura, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia ha però ordinato all'assessorato di riesaminare il provvedimento impugnato. 

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