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Cronaca Cianciana

Cianciana, il Tar sblocca l'appalto per la manutenzione dell'istituto "Manzoni"

Lo rende noto l'avvocato Girolamo Rubino, che ha assistito il sindaco Santo Alfano ed ha ricostruito l'articolata vicenda giudiziaria

Il Tar Sicilia sblocca l'appalto per gli interventi di manutenzione straordinaria nell'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" di Cianciana. Lo rende noto l'avvocato Girolamo Rubino, che ha assistito il sindaco Santo Alfano ed ha ricostruito l'articolata vicenda giudiziaria.

"Con regolare bando di gara - scrive Rubino in una nota - il Comune di Cianciana aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione per un importo complessivo di 611.793 euro. A seguito dell'espletamento della gara, si era stata aggiudicata l'appalto l'impresa L.C. Costruzioni".

Successivamente, prosegue il legale, "l'impresa Itaca scar di Casteltermini, con il legale rappresentante Antonella Gucciardo, aveva proposto un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, sostenendo che quattro concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per carenze documentali e che, a seguito dell'esclusione delle imprese, la nuova soglia di anomalia avrebbe dovuto condurre all'aggiudicazione in favore dell'impresa ricorrente".

Dunque, si è costituito in giudizio il Comune di Cianciana, con l'assistenza legale dall'avvocato Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. Si è costituita in giudizio anche l'impresa aggiudicataria, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Amoroso, che a sua volta ha chiesto "l'esclusione della ricorrente principale dalla gara per avere indicato gli oneri di sicurezza in maniera approssimativa".

L'avvocato Rubino, difensore del Comune di Cianciana, in particolare "ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in applicazione del principio di invariabilità della media, secondo cui le esclusioni invocate dalla ricorrente non potrebbero mai condurre ad una rideterminazione della soglia di anomalia, e, quindi, non potrebbe mai porsi in discussione l'aggiudicazione in favore della L.C. costruzioni".

Già in sede cautelare il Tar Sicilia - fa sapere ancora il legale - aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla ditta ricorrente e l'ordinanza cautelare era stata confermata in secondo grado dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che aveva respinto l'appello cautelare proposto dalla Itaca srl.

Infine, decidendo il merito della controversia, il Tar Sicilia, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Amoroso, ha respinto il ricorso principale ritenendolo infondato, condannando anche la ricorrente principale al pagamento delle spese giudiziali. Dunque, per effetto della sentenza resa dal Tar, l'opera pubblica verrà realizzata dall'Impresa L.C. Costruzioni, mentre l'altra impresa dovrà pagare le spese giudiziali. 

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