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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Grotte

"Ipotesi false dichiarazioni al comune", respinta richiesta di un revisore dei conti di Grotte

L'agrigentino ha scelto di impugnare la delibera dinanzi al Tar Palermo, al fine di ottenerne l’annullamento, della sospensione, e chiedendo, anche , il risarcimento dei danni

Nel luglio 2020, il comune di Belmonte Mezzagno aveva pubblicato un avviso per la nomina, tramite sorteggio, del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, al quale partecipava, tra gli aspiranti candidati, anche R.C., originario di Grotte. La persona è stata, poi,  nominata componente e presidente del collegio dei revisori dei conti. 

Con successiva deliberazione del marzo 2021  l’Amministrazione comunale, avendo accertato, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dai Revisori dei Conti, il mancato svolgimento, per un triennio, dell'incarico di revisore dei conti presso il comune di Porto Empedocle da parte del R. C. - come, invece, dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione - ne aveva disposto la revoca da altri incarichi. 

R.C., secondo quanto ricostruito dai propri legali, ha ritenuto illegittima la propria decadenza da componente e presidente del collegio dei revisori del comune di Belmonte Mezzagno. L'agrigentino, così, ha scelto di impugnare la elibera dinanzi al Tar Palermo, al fine di ottenerne l’annullamento, della sospensione, e chiedendo, anche , il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente cagionati dalla presunta illegittima revoca dagli incarichi allo stesso in precedenza attribuiti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belmonte Mezzagno, nella persona del sindaco Salvatore Pizzo, con il dell’avvocato Girolamo Rubino, per resistere al ricorso proposto di R.C., rilevando come, a fronte delle dichiarazioni asseritamente non veritiere rese dall'agrigentino, la decadenza dalla nomina di revisore e dalla carica di presidente del consiglio di revisione, rappresentasse, per l’amministrazione comunale, un atto doveroso e inevitabile sia per il chiaro tenore dell’avviso pubblico e del modello di dichiarazione firmato dallo stesso ricorrente con l’espressa accettazione della clausola della “decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda dovessero risultare non veritiere", sia per il venir meno della fiducia dell’ente pubblico in ordine all’affidabilità del ricorrente a svolgere il delicato ruolo di componente del collegio dei revisori dei conti.

La difesa dell’ente eccepiva l’assenza, in ogni caso, di un danno grave ed irreparabile in capo a R.C., con conseguente infondatezza della domanda cautelare formulata in giudizio dal ricorrente.

Il Tar Palermo, Sez. II, definendo la fase cautelare del giudizio, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente, non ritenendo la stessa – in adesione alle eccezioni formulate da Girolamo Rubino, difensore del Comune – “assistita dal necessario fumus boni iuris” né dal richiesto “periculum in mora” .

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