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Martedì, 28 Marzo 2023
Giustizia amministrativa

"Essere moglie di un mafioso non basta": Tar annulla informativa antimafia atipica

L'ufficio del Governo non avrebbe "individuato alcun elemento idoneo a prefigurare un oggettivo rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa della ricorrente"

Essere moglie di una persona sottoposta a misure di prevenzione non basta per far subire alla propria azienda un provvedimento come l'informativa antimafia atipica.

Il Tribunale amministrativo regionale, ancora una volta, da torto alla Prefettura di Agrigento per un atto firmato nel 2017 e che ha provocato - questa l'accusa - danni ad un'impresa agrigentina.

In particolare i giudici amministrativi evidenziano come già nel 2020 la Corte Costituzionale abbia chiarito "assumono rilievo, anche solo di per se stessi, i rapporti di parentela laddove si connotino di una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”. Cioè se non si registra solo un vincolo di parentela, ma una gestione comune (come clan, appunto) dell'impresa oggetto dell'interdittiva.

Rispetto alla vicenda oggetto del ricorso, secondo il Tar, la Prefettura di Agrigento "non ha fatto buon governo delle regole succitate, avendo posto come base motivazionale dell’interdittiva il mero rapporto di coniugio intercorrente tra la titolare della società, odierna ricorrente, e l’allora marito di lei, il quale è stato sottoposto, tra le altre, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno". Questa circostanza, secondo i giudici, "presa in sé ed in assenza di ulteriori indizi, non può ritenersi elemento idoneo e sufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento gravemente lesivo, quale è l’interdittiva". Manca infatti "ogni elemento da cui desumere una eventuale compartecipazione del sig. -OMISSIS-nell’attività gestoria della ricorrente, così come non è nemmeno adobrata l’esistenza di un possibile condizionamento mafioso negli affari della ditta ricorrente".

Va inoltre evidenziato come la donna, tra l'interdittiva e la presentazione del ricorso al Tar, si era nel frattempo separata.

L'informativa antimafia va quindi ritenuta illlegittima, e di conseguenza anche gli atti impugnati emessi a seguito dell’interdittiva stessa, "non avendo la Prefettura individuato alcun elemento idoneo a prefigurare un oggettivo rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa della ricorrente, atteso che l'interdittiva risulta motivata solo da rapporti di parentela, peraltro nemmeno aggiornati all’epoca dell’emissione, senza il dovuto accertamento di circostanze concrete di condizionamento e/o di ingerenza del parente controindicato nella gestione dell’impresa".

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