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Mercoledì, 7 Giugno 2023
Cronaca Camastra

Tabaccheria chiusa perché l’ex coniuge della proprietaria è stato condannato per mafia: il Cga ne ordina la riapertura

Il Comune e l’Agenzia delle dogane avevano sospeso l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività ma il tribunale amministrativo ha stabilito l’erronea applicazione della normativa antimafia

A Camastra una tabaccheria era stata chiusa provvisoriamente, lo scorso mese di maggio, dal Comune e dall’Agenzia delle dogane de dei monopoli di Stato poi che la proprietaria era stata sposata con un soggetto già condannato per associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata e sottoposto a misura di prevenzione.

Il provvedimento di chiusura era stato sancito con un decreto del tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in virtù del codice delle leggi antimafia, ritenendo che la rivendita di tabacchi fosse riconducibile al condannato. 

La proprietaria dell’attività commerciale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha impugnato il decreto sostenendo l’erronea applicazione da parte delle amministrazioni della normativa antimafia. 

In particolare i legali hanno rappresentato che il presupposto per l’applicazione dei divieti e delle decadenze delle licenze e dalle autorizzazioni - nonché la sospensione dell’efficacia delle licenze e delle autorizzazioni - è la sussistenza di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione.

Ma nel caso specifico, non si tratta di un provvedimento definitivo in quanto è attualmente in corso un’impugnazione in Corte d’appello e quindi si è in presenza di un giudizio ancora pendente.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, condividendo le tesi difensive, ha affermato che le cause di decadenza, di sospensione o di divieto sono costituite dai provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione e dalle condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per i delitti consumati e quindi, essendo pendente l’appello, la chiusura dell’attività non poteva essere disposta sulla base degli atti impugnati.

Adesso la rivendita di tabacchi potrà nuovamente essere esercitata dalla proprietaria che potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di illegittima chiusura dell’attività.

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