rotate-mobile
Cronaca Cammarata

Cammarata, Giambrone rimane sindaco: la sentenza del Tar

Vincenzo Carità, l'altro candidato sindaco, aveva proposto ricorso per la «plateale esistenza di gravi errori e la palese illegittimità delle votazioni», chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali. Il Tar ha giudicato inammissibie il ricorso

All'esito della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi del comune di Cammarata è stato eletto alla carica di sindaco l'ex deputato regionale Vincenzo Giambrone con 1655 voti mentre al secondo posto si è collocato Vincenzo Carità il quale ha conseguito 1644 voti.

Quest'ultimo ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia assumendo la plateale esistenza di gravi errori e la palese illegittimità delle votazioni, e chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali; a dire del ricorrente la circostanza che le operazioni di voto risultano essere fraudolente potrebbe essere provato dal rinvenimento di una scheda alcuni giorni dopo le elezioni davanti lo studio medico del ricorrente sequestrata dai carabinieri di Cammarata che sembrerebbe appartenere alla sezione n. 1.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il sindaco neo eletto Vincenzo Giambrone, sia il presidente del consiglio comunale neo eletto Vito Mangiapane, sia un folto gruppo di consiglieri comunali di maggioranza, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e comunque la sua infondatezza.

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto il cosiddetto "Principio di strumentalità" delle forme, secondo cui non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, risultando irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale, citando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato; ed ancora eccependo l'inammissibilita del ricorso per mancato esperimento della querela di falso, laddove la veridicità dei verbali non risulta censurata mediante la necessaria querela di falso.

Il Tar Sicilia Palermo, sezione seconda, presidente Cosimo di Paola, relatore Giuseppe La Greca, condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale proposto da Carità condannando quest'ultimo anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro quattromila, oltre accessori come per legge. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, Vincenzo giambrone resterà in carica nella qualità di sindaco del comune di Cammarata mentre Carita pagherà le spese di giudizio.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cammarata, Giambrone rimane sindaco: la sentenza del Tar

AgrigentoNotizie è in caricamento