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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Tariffe idriche, respinto ricorso della Girgenti Acque da 23milioni di euro

Il privato chiedeva il calcolo e la liquidazione dei conguagli tariffari per il periodo 2008-2011, il Tribunale ha ritenuto che l'Ato non fosse in condizione di farlo

Adeguamento delle tariffe idriche tra il 2008 e il 2011, il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso proposto dalla Girgenti Acque che chiedeva all'Ati il pagamento di danni per olre 23 milioni di euro

In particolare il gestore privato chiedeva al Tar di “provvedere alla quantificazione e all’approvazione dei conguagli tariffari per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011”, ovvero i primi tre anni di gestione, che la società da tempo contesta essere stati realizzati in modo difforme da quanto previsto dalle norme. Una ricostruzione che però non ha trovato l’accoglimento della giustizia amministrativa, con i giudici che hanno ritenuto che “l’impossibilità di procedere alla quantificazione delle ‘partite pregresse’ è da individuare a cause non imputabili all’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale… stante l’impossibilità di accertare gli scostamenti relativi alla gestione per il periodo preso in considerazione, 2008/2011”.

In particolare il Tribunale ha accertato che nessuna inerzia può essere imputata all’Ato/Ati che “non ha potuto ottemperare a tale istruttoria, perché necessitante di ulteriore attività, connotata da discrezionalità amministrativa e/o tecnica”. In tal senso il Tar ha ribadito come il commissario straordinario liquidatore dell’Ato, nel 2015 ha già chiarito che “per il quadriennio 2008-2011, la valutazione e quantificazione delle partite pregresse, con riferimento all'ambito territoriale agrigentino, risultava particolarmente complessa” e questo perché il gestore del servizio operava solo in una porzione del territorio dell’Ato (27 comuni su 43) e perché “le tariffe applicate a tutto il 2011 non erano state quantificate secondo il cosiddetto metodo normalizzato, quanto piuttosto mantenendo le tariffe ‘comunali’ previgenti”, oltre perché nel periodo in questione non erano stati approvati “la revisione del piano d’ambito e della tariffa per il riallineamento della pianificazione alla concreta realtà gestionale, sia in termini di perimetro del servizio svolto, sia con riferimento alle componenti tariffarie”.

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