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Venerdì, 29 Marzo 2024
Il ricorso

Sanzioni paesaggistiche, nuovo stop: non pagano gli edifici costruiti prima del vincolo

Il Tar ha ribadito che se la struttura è precedente alla legge Galasso non è dovuto alcunché

Sanzioni paesaggistiche per edifici abusivi realizzati nelle zone a vincolo: ancora una volta la giustizia amministrativa conferma che non sono legittime se elevate nei confronti di strutture costruite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.

Il Tar Palermo, infatti, ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della sanzione paesaggistica elevata al proprietario di un immobile costruito ad Agrigento nel 1966 e difeso dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto,

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli atti gravati, il Tribunale amministrativo ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che – in linea con le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.

Ed infatti, ancora una volta è stato ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico è stato introdotto la legge 431/85 (la cosiddetta Legge Galasso): l'edificio in questione, in particolare, era stato realizzato prima che questa norma fosse in vigore e quindi per i giudici amministrativi il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

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