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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca Ribera

Coronavirus, Musumeci ha deciso: anche Ribera è "zona rossa"

Dopo Raffadali, Palma di Montechiaro e Sciacca oggi il provvedimento - che entrerà in vigore giovedì e sarà valida fino al 6 aprile compreso - è stato firmato per la città delle arance

Anche Ribera è zona rossa. Dopo la decisione presa, dal governatore Nello Musumeci, su Raffadali, Palma di Montechiaro e Sciacca, oggi è "toccato" anche alla città delle arance.

Musumeci ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Ribera; Serradifalco, in provincia di Caltanissetta; Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la  chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle quattro città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi da Coronavirus registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp.

L'ordinanza

A Ribera, secondo quanto disposto dal governatore, vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Previsto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese; sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali. Ed ancora la chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività; rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
 

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