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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Canicattì

Realizzò opere prefabbricate, il Tar conferma: sospesa la demolizione

Secondo la difesa, il Comune non poteva asserire l’intervenuta decadenza del titolo edilizio quando le opere erano già state ultimate

Il Tar di Palermo ha sospeso l’ordine di demolizione, firmato dal Comune di Canicattì. Anche nel contesto emergenziale e con il differimento delle udienze, la giustizia amministrativa continua a garantire la tutela cautelare per i casi in cui si rinvengano ragioni di urgenza ossia l’insorgenza di un danno grave ed irreparabile.

La vicenda, abbastanza articolata nasce nel 2016, quando A. P. aveva ottenuto, dal Comune di Canicattì, l’autorizzazione edilizia per realizzare due strutture prefabbricate, quali pertinenze di un fabbricato già precedentemente realizzato e regolarmente assentito. Dopo l’ultimazione dei lavori oggetto dell’autorizzazione edilizia, il Comune, senza aver mai interrotto i lavori, anche a seguito dei sopralluoghi nel cantiere, ha intimato l’integrale demolizione delle opere prefabbricate ritenendo che il titolo autorizzativo fosse in realtà decaduto e che vi fossero delle difformità rispetto al materiale impiegato rispetto al progetto originario. A. P., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Tanja Castronovo, ha proposto ricorso al Tar Palermo per chiedere l’annullamento, previa la sospensione in via cautelare, dell’ordine di demolizione adottato dal Comune. Gli avvocati Rubino, Airo’ e Castonovo hanno dedotto l’illegittimità dell’operato del Comune sotto molteplici profili osservando, tra l’altro, che il Comune non poteva asserire l’intervenuta decadenza del titolo edilizio quando le opere erano già state ultimate. I difensori hanno chiarito che le contestate difformità, in realtà, risultano del tutto irrilevanti e, rispetto al progetto approvato, non hanno alcuna incidenza sui parametri urbanistici ed edilizi.

Nonostante l'emergenza Covid-19, la seconda sezione del Tar di Palermo ritenendo sussistenti le ragioni di eccezionalità ed urgenza aveva accolto la domanda cautelare, in via provvisoria, con decreto monocratico ed aveva fissato la trattazione. Nel frattempo, il Comune di Canicattì ha contestato le difese del ricorrente ritenendo legittimo il proprio operato e la sostanziale abusività delle opere.

Anche in sede collegiale, la seconda sezione del Tar Palermo, disattendendo le difese del Comune, ha ritenuto, ad una sommaria cognizione, la fondatezza delle argomentazioni dedotte dagli avvocati Rubino, Airo’ e Castronovo. Per effetto della pronuncia cautelare, A. P. potrà mantenere la disponibilità delle opere realizzate fino alla definizione del giudizio. 

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