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Giovedì, 25 Aprile 2024
La sentenza / Favara

Piano regolatore generale a Favara, tutto da rifare: il Tar decide di annullarlo

Accolti i relativi ricorsi proposti da alcuni cittadini, rappresentati dall’avvocato Gaetano Caponnetto, che si erano opposti all’approvazione dello strumento urbanistico

Il Tar Sicilia ha annullato il Piano regolatore generale del Comune di Favara, di cui al decreto dell’11 gennaio 2019, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 19 della legge regionale numero 71 del 27 dicembre 1978 e dell’articolo 1 della legge numero 25 del 5 maggio 1991.

Accolti i relativi ricorsi proposti da alcuni cittadini, rappresentati dall’avvocato Gaetano Caponnetto, che si erano opposti all’approvazione del Prg. Il difensore aveva sostenuto la violazione e la falsa applicazione dei suddetti combinati quali termini inderogabili relativi all’osservanza della procedura di formazione dello strumento urbanistico oltre alla illegittimità, per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti quali ulteriori motivi di illegittimità dell’atto impugnato.

Caponnetto ha illustrato le ragioni oggetto del ricorso alle quali si è opposta l’avvocatura dello Stato sostenendo che dovevano essere non considerati ai fini dell’osservanza dei termini prescritti gli atti interruttivi quali la mancata rimessione dei chiarimenti sulla Vas forniti dal Comune inviati via pec all’ufficio protocollo dell’assessorato ma giunti successivamente alla sezione.

A tale tesi si è opposto il difensore dei ricorrenti facendo riferimento peraltro alle norme di legge che disciplinano la validità della ricezione degli atti trasmessi per pec e ciò anche in riferimento all’efficacia inderogabile alla conoscenza per notifica degli atti amministrativi.

Il Tar ha condiviso le deduzioni del difensore statuendo che i domicili digitali delle pubbliche amministrazioni,. creati nel rispetto delle linee guida dell’Agid, sono validi per “le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti ad ogni effetto di legge tra tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati” e dunque, nel caso in esame, non poteva essere presa la risposta del Comune relativa alla Vas al riferimento della data di protocollazione differita del 25 luglio 2017, ma a quella effettiva del protocollo generale dell’assessorato. Dunque, giacché pervenuta oltre i termini previsti delle suddette norme, determinava il fondamento delle eccezioni del difensore. 

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