Distacco delle fogne ai morosi, il Cgars: "L'ordinanza contraria fu illegittima"
Il gestore decise di utilizzare questa misura per combattere il mancato pagamento delle bollette
Non vi erano le condizioni per approvare un'ordinanza, non essendovi un rischio effettivo per la popolazione, il Cgars "straccia" il provvedimento firmaot nel 2017 dal sindaco di Favara che impediva il distacco delle utenze fognarie da parte della Girgenti Acque nei confronti degli utenti morosi.
Il pronunciamento favorevole al gestore è arrivato nei giorni scorsi e sovverte una precedente sentenza del Tar che aveva invece dato torto al privato. Un tema, quello del distacco ai morosi delle utenze fognarie, molto dibattuto negli anni e che ha visto la contrarietà dei sindaci di diversi comuni che emisero delle ordinanze apposite sostenendo che l'eventule distacco della fogna alle abitazioni avrebbe comportato rischi di tipo sociale ed igienico-sanitario (un caso è la vittoria dinnanzi alla giustizia amministrativa del Comune di Grotte).
In questo caso, però, il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato torto al municipio di Favara, ritenendo che non vi fossero "in concreto dei presupposti per l’assunzione dell’ordinanza contingibile e urgente emessa nel caso specifico". L'atto fu firmato nel 2017 ma, secondo i giudici, "non vi era la prova dei problemi di ordine sanitario e anche di ordine pubblico che sarebbero derivati dal distacco" mancando "un riferimento concreto al numero di utenze morose". Numeri e dati che il Municipio non ha saputo fornire tanto da non consentire di "comprendere in che modo il distacco di utenze morose possa costituire un pericolo per la igiene e sanità pubbliche".
"No al distacco delle utenze fognarie ai morosi", il Tar bacchetta il gestore
Il provvedimento del sindaco, incidendo "sull’attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza", doveva invece "essere puntualmente motivato e dare conto della gravità della situazione che giustificava un siffatto intervento".
L'ordinanza, tra l'altro, non aveva nemmeno una data di scadenza, ma vigeva a tempo indeterminato di fatto. "Il divieto di distacco impartito dal sindaco di Favara - dice la sentenza - non reca nemmeno implicitamente un termine di durata, giacché è inteso ad affrontare uno stato di pericolo derivante da condizioni – in ultima analisi, l’esigenza tecnica del gestore di fronteggiare una morosità diffusa e con caratteri di permanenza- ben suscettibili di protrarsi indefinitamente nel tempo".
Per tutto questo, concludono i giudici, "ne deriva che l’ordinanza, in violazione del principio esposto, ha illegittimamente stabilito un assetto che si presenta oggettivamente dotato di carattere di stabilità".
L'atto viene quindi sospeso, per quanto la Girgenti Acque abbia da tempo deciso di non procedere con misure di questo tipo, per quanto il tasso di evasione resti abbastanz aalta.