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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Sciacca

“Negato l’accesso agli atti amministrativi”, l’Asp condannata a risarcire spese legali

Il Tar ha accolto il ricorso di un medico che aveva chiesto di visionare la documentazione relativa alla procedura di selezione di personale interno per il conferimento di un incarico dirigenziale

L’Asp di Agrigento dovrà risarcire le spese di giudizio a favore di un medico in servizio all’ospedale di Sciacca.

La decisione del Tar scaturisce a seguito di una procedura di selezione di personale per il conferimento dell’incarico di “dirigente medico referente rischio clinico e della qualità ospedali riuniti Sciacca –Ribera”.

Il medico si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale in quanto, dopo aver partecipato alla selezione interna senza riuscire ad ottenere l’incarico, avrebbe chiesto all’Asp la documentazione riguardante la procedura selettiva per valutare la correttezza delle operazioni di valutazione espletate.

In particolare avrebbe chiesto di visionare l’elenco delle domande di partecipazione e i curriculum dei partecipanti per tutelare, qualora ci fossero state le condizioni, la propria posizione.

Ma, a seguito del mancato riscontro alla sua richiesta, ha fatto ricorso al Tar con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Carmelinda Gattuso e Rosario De Marco Capizzi contestando l’illegittimità del silenzio dell’Asp in merito alla sua istanza di accesso agli atti.

L’Asp, in giudizio, avrebbe asserito di non aver ricevuto la richiesta, da parte del medico, all’indirizzo di posta elettronica Pec relativo all’ufficio preposto. Richiesta che sarebbe invece pervenuta ad un indirizzo “non abilitato”.

Gli avvocati hanno sostenuto che l'invio di un’istanza ad un ufficio “non competente” non può comunque giustificare il silenzio dell'amministrazione che ha in ogni caso l’onere di  trasmettere gli atti.

Inoltre i legali Rubino, Gattuso e De Marco Capizzi deducevano che la documentazione successivamente depositata in giudizio dall’Asp integrasse soltanto parte di quella richiesta da parte del ricorrente.

Il Tar ha, in parte, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla parte della documentazione richiesta dal ricorrente e depositata in giudizio dall’Asp. 

Per il resto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente – e il corrispondente obbligo dell’Asp - alla visione e al rilascio della restante documentazione richiesta.

L’Asp dovrà inoltre pagare le spese legali in favore del ricorrente.

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