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Mancata assistenza ai disabili, condannato il Comune di Agrigento

Il dirigente dei servizi finanziari, nonostante i pareri favorevoli del Centro di salute mentale e del servizio sociale, aveva rigettato la richiesta sostenendo che l'ente non avesse la disponibilità economica. I giudici: "Il diritto alla salute viene prima"

Il Comune di Agrigento condannato per mancata assistenza a un disabile. Un invalido aveva chiesto, attraverso il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverato in un’apposita comunità alloggio, con retta a carico dell'ente.

Il Centro di salute mentale di Agrigento, tenuto conto della grave patologia di cui il disabile è affetto e dei relativi problemi assistenziali, esprimeva il parere favorevole al suo inserimento all’interno di una struttura.

Anche il servizio sociale di Agrigento accoglieva la richiesta del disabile, rilasciando un ulteriore parere positivo al ricovero in una comunità alloggio del territorio agrigentino. Con la stessa nota veniva peraltro chiarito che, nel caso in oggetto, l’inserimento del disabile in una comunità alloggio appariva necessario "al fine di garantire per lui un ambiente favorevole che risponde ai sui bisogni primari e attraverso cui promuovere lo sviluppo psico-sociale".

Alla luce dei pareri, tramite determinazione, veniva autorizzato il ricovero del disabile in una cooperativa sociale “Humanitas et Salus”. Tuttavia, il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Agrigento, che doveva apporre il visto di regolarità contabile, con una nota, esprimeva un parere non favorevole, sostenendo che il Comune non avesse la disponibilità finanziaria per l’impegno di spesa.

A questo punto, vedendosi denegato il diritto all’assistenza sanitaria, il disabile, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnava al Tar di Palermo, la nota con la quale, il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Agrigento, aveva espresso il parere non favorevole di regolarità contabile. In particolare i legali sostenevano in giudizio che "l’inserimento dei disabili psichici nelle comunità alloggio si colloca all’interno dei cosiddetti Livelli essenziali di assistenza (LEA), e pertanto, le ragioni di natura economico finanziaria, per quanto rilevanti nel nostro ordinamento, non potrebbero in alcun modo giustificare una così grave lesione del diritto alla salute".

I giudici, quindi, hanno accolto il ricorso e annullato il parere condannando, peraltro, il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite.

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