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Cronaca Lucca Sicula

Bocciò impianto di mini eolico, niente risarcimento del Comune alla ditta

Il Cga rigetta la richiesta di una società che non aveva avuto il via libera per realizzare la struttura

No dai giudici amministrativi al risarcimento dei danni a carico del Comune di Lucca Sicula per avere bocciato l'installazione di un impianto eolico. 

La Società Luce S.r.l., operante nel settore delle “energie pulite”, con sede in Valle d'Aosta, aveva presentato all'ente tre istanze per l’avvio della procedura abilitativa semplificata al fine di istallare tre aerogeneratori di minieolico in terreni comunali.

Il Comune di Lucca Sicula rigettava la richiesta in considerazione del fatto che il Comune, all’epoca, risultava sprovvisto di un apposito regolamento comunale con le prescrizioni di dettaglio per l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale.

La società Luce proponeva, quindi, ricorso al Tar Sicilia di Palermo. Sempre con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, veniva proposta un’azione risarcitoria, sostenendo che l’illegittimo operato del Comune di Lucca Sicula non aveva consentito alla società di beneficiare della campagna tariffaria promossa dal gestore per i servizi energetici per il minieolico.

Il Comune di Lucca Sicula, quindi, confermava la legittimità dei precedenti provvedimenti ed individuava, al tempo stesso, altri motivi che impedivano l’avvio dei lavori per l’installazione dei tre aereogeneratori di mini eolico.

In particolar modo, l’amministrazione comunale rappresentava che gli aereogeneratori risultavano tutti previsti ad una distanza dalla strada provinciale inferiore a 150 mt in contrasto con quanto prescritto dalle norme e che gli impianti in questione risultavano tutti privi di autorizzazione all’accesso alla strada provinciale.

Il 27 aprile 2017, inoltre, il Comune di Lucca Sicula adottava il regolamento comunale per l’installazione degli impianti eolici richiamando anche le norme in materia di distanze dal ciglio stradale.

Anche il regolamento comunale veniva impugnato al Tar dalla società Luce, che evidenziava in particolar modo come la normativa sulla distanza dal ciglio stradale non potesse trovare applicazione nel caso di specie, "in ragione della potenza ridotta del realizzando impianto".

Il Comune di Lucca Sicula, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, si costituiva in giudizio e, a mezzo di apposita memoria, chiariva che "il limite minimo di 150 metri di distanza della strada provinciale, in forza del principio di precauzione, si applicava a tutti gli impianti senza distinzioni di sorta" e, in ogni caso, non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa vigente "ai fini del perfezionamento della fattispecie della responsabilità civile della pubblica amministrazione".

Nel 2014, il Tar, in parziale accoglimento delle censure della Luce, disponeva l’annullamento di parte del regolamento comunale e di una nota del Comune evidenziando, in particolare, come la normativa sulle distanze non potesse trovare applicazione in relazione al minieolico.

Lo stesso giudice, tuttavia, rigettava la domanda di risarcimento del danno. La Luce si è, quindi, rivolta al Cga per il chiedere che venissero accolte anche le altre richieste.

Il Comune di Lucca Sicula, con appello incidentale e memoria di costituzione, impugnava il capo della sentenza relativo all’annullamento del provvedimento di diniego e del regolamento comunale.

Inoltre, la difesa del Comune di Lucca Sicula ribadiva, in replica all’appello proposto dalla società Luce, la carenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie della responsabilità civile.

Il Cga ha rigettato l’appello proposto dalla società Luce ed accolto l’appello incidentale del Comune di Lucca Sicula. I giudici, in particolare, hanno definitivamente chiarito che la normativa sui limiti di distanza, in forza del principio di precauzione, si applica anche agli impianti di minieolico.

Conseguentemente, secondo il Cga, non può ritenersi fondata l’azione di risarcimento del danno atteso che “l’istanza della ditta non sarebbe comunque andata a buon fine, stante il profilo preclusivo del mancato rispetto delle distanze dal ciglio stradale”.

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