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Cronaca

Licenziata perché non tornò a scuola per assistere zio disabile, il giudice reintegra insegnante

Il tribunale del lavoro condanna il ministero a pagarle i due anni di stipendio che non le erano stati erogati

“Deve ritenersi che l’aver intimato all’insegnante illegittimamente di riprendere il servizio in una città, Genova, distante oltre mille km dalla propria residenza poneva la lavoratrice in una condizione di fatto del tutto assimilabile alla fattispecie di abbandono di persone incapaci. Il rifiuto di riprendere servizio non può pertanto assumere rilievo disciplinare, sicchè il licenziamento intimato alla ricorrente va considerato illegittimo”.

Con queste motivazioni il giudice del lavoro Francesca Maria Parodi, del tribunale di Genova, ha dato ragione a un’insegnante agrigentina che aveva chiesto, non ottenendolo, un congedo per assistere lo zio disabile. La docente, assistita dallo studio legale Arnone-Principato, con la collaborazione del docente universitario Massimiliano Marinelli, ha ottenuto il reintegro e la condanna del ministero dell’Istruzione a pagarle gli ultimi due anni di stipendio che, in seguito al licenziamento, dichiarato illegittimo, non le erano stati erogati.

Nel novembre del 2017, la dirigente dell'istituto scolastico di Genova rigettava la richiesta di congedo inviata da Agrigento, in proseguimento del congedo già concesso, dall’insegnante, in quanto la stessa ospitava nella propria abitazione di Agrigento il congiunto disabile grave, che, per motivi fiscali, aveva mantenuto la residenza anagrafica nella precedente abitazione. La preside, in sostanza, rigettava la richiesta sostenendo che non ne avesse diritto in seguito ad alcuni accertamenti dai quali sarebbe arrivata la conferma della mancata convivenza con il parente disabile.

Nello stesso giorno il legale dell’insegnante, l’avvocato Giuseppe Arnone, rispondeva alla dirigente scolastica “comprovando che per legge e per circolari ministeriali e dell'Inps la posizione che importa ai fini del congedo per assistenza ai disabili non è quella della residenza anagrafica, ma quella sostanziale, di fatto, in questo caso del comprovato domicilio comune”. L'insegnante, quindi, non rientrava in servizio.

Nonostante la nota, veniva avviato un procedimento disciplinare, durante il quale il legale rassegnava le stesse argomentazioni, che si concludeva col licenziamento della donna da parte del provveditorato di Genova. L’insegnante, avviata la causa, è stata interrogata e ha prodotto documenti, foto e filmati che provavano la situazione del disabile.

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