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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Licata

Licata, porto turistico: Tar annulla oneri di concessione per l'opera

Per effetto della sentenza del Tar la società ricorrente non dovrà pagare gli oltre cinque milioni di euro rivendicati dal Comune, perchè la concessione edilizia prevedeva espressamente che per la realizzazione delle opere di progetto non era dovuto il pagamento di oneri di concessione considerato che si tratta di attrezzature di interesse pubblico previste nel Piano regolatore generale vigente

Nel 2006 il Comune di Licata rilasciava alla società "Iniziative Immobiliari spa" la concessione edilizia per la realizzazione del porto turistico. Tale concessione edilizia prevedeva espressamente che per la realizzazione delle opere di progetto non era dovuto il pagamento di oneri di concessione giacchè trattasi di attrezzature di interesse pubblico previste nel Piano regolatore generale vigente.

Del resto il progetto prevedeva anche la realizzazione di opere di urbanizzazione dell'importo di svariati milioni di euro da realizzare integralmente con oneri a carico della società titolare della concessione edilizia. Con determinazione sindacale del 26 settembre 2012 il sindaco pro tempore Graci avocava il procedimento relativo alla pratica in oggetto assegnandolo al dirigente  Maurizio Falzone, il quale disponeva la rettifica prevedendo il pagamento degli oneri di concessione in luogo della esenzione originariamente prevista.

Successivamente il Comune di Licata intimava alla società il pagamento degli oneri di concessione, quantificandoli in circa cinque milioni di euro oltre interessi. La società proponeva un articolato ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, contro il Comune di Licata per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento; già in sede cautelare il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell' ingiunzione di pagamento, ritenendo sussistente il "periculum in mora " prospettato dagli avvocati Rubino e Cucchiara.

Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, sezione 1 presidente Nicolò Monteleone, relatore Caterina Criscenti, ha accolto il ricorso, annullando l'ingiunzione di pagamento impugnata. In particolare il Tar ha ritenuto fondata la censura di incompetenza formulata dagli avvocati Rubino e Cucchiara, atteso che il sindaco non poteva avocare a sé il procedimento relativo alla pratica in questione, di fatto adottando un atto di gestione riservato in via esclusiva al dirigente. Per effetto della sentenza del Tar la società ricorrente non dovrà pagare gli oltre cinque milioni di euro rivendicati dal Comune.

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