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Sabato, 20 Aprile 2024
La sentenza / Licata

"Attività estrattiva senza autorizzazione", la Cassazione: sanzione illegittima

Il distretto minerario di Caltanissetta aveva elevato, nel 2012, una sanzione di oltre 20 mila euro ad un privato a cui venne anche preclusa la possibilità di ottenere, per dieci anni, ogni autorizzazione all’esercizio di cave sul territorio regionale

Per la Corte di Cassazione è illegittima la sanzione di oltre 20 mila euro inflitta ad un privato - nel 2012 - dal distretto minerario di Caltanissetta. Un privato "accusato" di aver svolto, senza autorizzazione, attività estrattiva di materiale calcareo su terreni di sua proprietà in territorio di Licata. E all'epoca, al privato, venne anche preclusa la possibilità di ottenere, per dieci anni, qualsivoglia autorizzazione all’esercizio di cave sul territorio regionale.

Quando al licatese venne elevata la sanzione decise di agire in giudizio - assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza - impugnando il provvedimento. Gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza hanno evidenziato che, sebbene proprietario dei terreni interessati dalla contestata escavazione, B. C. non ne avesse di fatto mai avuto la disponibilità materiale, avendo ceduto il fondo in comodato d’uso a terzi e stipulato successivamente un preliminare di vendita dei terreni coinvolti dall’attività estrattiva sanzionata.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, in adesione alle tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva ritenuto B.C. responsabile, in quanto proprietario dei terreni, della contestata escavazione, rilevando che, invece,“per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con lapersona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte avrebbe dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni ilproprietario non risultasse sostituito dal altro soggetto titolare di un diritto personale di godimentotrovante titolo nei contratti di comodato”.

Per effetto di tale pronuncia, nessuna sanzione dovrà, dunque, essere pagata da B.C. proprietario dei terreni per l’attività di estrazione di materiale calcareo non autorizzata sul fondo di sua proprietà. 

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