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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Lampedusa e Linosa

Concessione edilizia annullata dopo 14 anni, Cga conferma la sospensione della demolizione

Il Municipio aveva proceduto in autotutela dopo un esposto della proprietaria del terreno confinante

Confermata la sospensione dell'ordine di demolizione, ordine che era stato firmato dal Comune di Lampedusa. Il pronunciamento è del Cga che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della pronuncia cautelare avanzata dalla vicina confinante.

Nel luglio del 2000, a Lampedusa, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia a S. F. per la costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato su un terreno di sua proprietà. Dopo oltre 14 anni, il Comune, su esposto della proprietaria del terreno confinante, ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata nel 2000 e ha ordinato la demolizione dell’immobile. S. F. ha presentato un ricorso al Tar Palermo che tuttavia, conclusa in senso negativo la fase cautelare, lo rigettava dichiarandolo inammissibile in accoglimento dell’eccezione della vicina di casa intervenuta nel giudizio.

Il proprietario dell'immobile si rivolgeva, quindi, agli avvocati Rubino e Fallica per promuovere appello e chiedere la sospensione della sentenza del Tar Palermo. Gli avvocati Rubino e Fallica, in grado di appello, hanno ribadito l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed hanno censurato l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sia sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, ritenendo fondate le tesi formulate dagli avvocati Rubino e Fallica e riconoscendo inoltre il pregiudizio grave ed irreparabile incombente per S. F., ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Contro questa pronuncia cautelare, ha proposto istanza di revocazione la vicina di casa. La difesa del proprietario dell'immobile ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di revocazione, sotto diversi profili, e l’inapplicabilità del principio del ne bis in idem rispetto ai pronunciamenti cautelari resi in diverse fasi dello stesso giudizio.

In accoglimento della tesi degli avvocati Rubino e Fallica, il Cga ha dichiarato l’istanza di revocazione inammissibile “posto che né risultano essersi verificati mutamenti nelle circostanze di fatto e neppure sono stati allegati fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” e  “perché non viene dimostrata la sussistenza di alcun errore revocatorio riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c.”. Ed ancora, il Cga ha affermato che  “in termini generali e astratti nel processo amministrativo non è configurabile - e comunque nella fattispecie non viene in considerazione - alcun giudicato cautelare, né risulta deducibile alcuna violazione del principio del divieto di "bis in idem" dato che è venuta e viene nuovamente all'esame di questo Cga un'ordinanza cautelare, pronunciata previo sommario esame della vicenda”.    

Per effetto di questo pronunciamento, resta ferma la sospensione dell’ordine di demolizione irrogato dal Comune di Lampedusa. 

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