Abrogazione di norma a tutela dei boschi non Costituzionale: "scricchiola" nuovo impianto della Catanzaro
La conseguenza, secondo il legale del Comune, adesso è che l'impianto - che è ancora da costruire - si troverebbe dentro un'area con vincolo di inedificabilità assoluta imposto in modo retroattivo.
”La Corte Costituzionale boccia la legge regionale che abroga le fasce di rispetto dei boschi e conferma un altro punto sollevato dal Comune di Montallegro contro l’impianto per il trattamento dell'umido da costruirsi in contrada Rocca di Gallo da parte della Catanzaro costruzioni".
Ad annunciarlo con una nota è l’avvocato Girolamo Rubino, che difende il municipio del piccolo centro dell'Agrigentino che sta conducendo da mesi ormai una "guerra" legale contro l'ipotesi di costruzione di un impianto con tecnologia "Ford" per il recupero dell'umido da parte della società che gestisce già la discarica per rifiuti non pericolosi di contrada Matarana.
In particolare Rubino aveva impugnato i provvedimenti autorizzativi ottenuti dalla Catanzaro costruzioni contestando non solo il mancato rispetto della distanza minima di 3 chilometri dal centro abitato (versione confermata, tra le polemiche, dal Genio civile di Agrigento) ma appunto "l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate alla Catanzaro Costruzioni poiché l’impianto dovrebbe sorgere entro la fascia di 200 metri dal vicino bosco. L’art. 10 della l.r. 16/1996, infatti, stabiliva chiaramente il divieto di realizzare nuove costruzioni all’interno delle fasce forestali".
Una fascia di rispetto che tuttavia la Regione aveva modificato nel febbraio del 2021. Provvedimento, questo, rispetto al quale la presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato impugnazione innanzi la Corte Costituzionale deducendo l’illegittimità costituzionale della norma che improvvisamente aveva eliminato un vincolo esistente da oltre 25 anni.
"In ragione della questione di costituzionalità pendente aderendo alle censure di illegittimità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confidando nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 12 comma 1, della L.R. 2/2021 ed il conseguente ripristino del regime di tutela previsto dall’art. 10 della L.R. 16/1996 - dice adesso Rubino - contestiamo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in evidente elusione del vincolo di in edificabilità assoluta delle fasce di rispetto delle aree forestali. La Corte Costituzionale, con sentenza pubblica il 3 giugno 2022, in accoglimento dell’impugnazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva abrogato l’art. 10 della L.R. 16/1996 commi da 1 a 10 e 12".
La conseguenza, secondo il legale del Comune, adesso è che l'impianto - che è ancora da costruire - si troverebbe dentro un'area con vincolo di inedificabilità assoluta imposto in modo retroattivo.
"Sarà adesso il Tar Palermo - conclude Rubino - a decidere sulla portata della predetta pronuncia della Corte Costituzionale nell’ambito del giudizio promosso dal Comune di Montallegro avverso l’impianto che intende realizzare la Catanzaro costruzioni”.