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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Realmonte

Un impianto di sali potassici a Realmonte, il Tar ferma l'Italkali

Il consiglio comunale nuovamente, nel 2015, rigettava la richiesta , considerato che l'area in questione comprendeva parte del centro abitato ed era gravata da numerosi vincoli

Il Tar "ferma" ancora una volta l'Italkali e fa sapere che l'impianto di sali potassici non si fare. L'impianto, dunque. era previsto nel centro abitato del Comune di Realmonte.  

Nel dettaglio Italkali aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di sali potassici. La proposta di approvazione del progetto era stata già sottoposta nel 2012 al Consiglio comunale, che aveva deliberato di non accogliere l'ubicazione del sito proposto dall'Italkali. A fronte di una nuova istanza avanzata dall'Italkali, il consiglio comunale nuovamente, nel 2015, rigettava la richiesta , considerato che l'area in questione ricomprendeva parte del centro abitato ed era gravata da numerosi vincoli.

La società Italkali aveva proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l'annullamento di tale delibera consiliare, lamentando svariate forme di eccesso di potere ed asserite violazioni di legge. Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del sindaco  Calogero Zicari, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. Rubino evidenziava che il comune di Realmonte aveva fatto un corretto uso dei propri poteri di pianificazione urbanistica, tenuto conto del considerevole impatto del progetto sul territorio e dei vincoli gravanti sulla vasta zona oggetto di concessione.

Il Tar Sicilia Palermo sezione terza, condividendo la tesi dell'Avvocato Rubino secondo cui l'esercizio dei poteri pianificatori in materia di urbanistica facenti capo al Comune sono caratterizzati da elevata discrezionalità, respingeva il ricorso di Italkali, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Realmonte. La sentenza veniva poi confermata dal CGA.

Con un nuovo ricorso la Italkali, con il patrocinio dei difensori Aristide Police, Giovanni Pellegrino e  Nunzio Pinelli  chiedeva la parziale esecuzione della succitata sentenza  del TAR Sicilia – Palermo ritenendo che da un semplice passaggio argomentativo della sentenza succitata fosse rinvenibile un obbligo del comune di Realmonte di individuare, d'intesa con la ricorrente, un sito idoneo alla realizzazione degli impianti necessari per lo sfruttamento delle risorse minerarie”, obbligo che non sarebbe stato adempiuto in considerazione dell’opposizione  manifestata dal Comune al progetto della Italkali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte,  chiedendo il rigetto del ricorso  e rilevandone l’ inammissibilità in quanto il ricorso per l'esecuzione del giudicato - strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato - non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto.

Il Tar Palermo, accogliendo le tesi di Rubino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italkali  ed osservando che  a fronte di una sentenza di rigetto non può sussistere un obbligo di ottemperanza in capo alla P.A. giacché dette pronunce lasciano invariati gli assetti giuridici degli interessi e dei rapporti così come delineati dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto. Tale sentenza, pertanto conferma che l'impianto non si farà in prossimità del centro abitato di Realmonte.  

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