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La decisione

Immobili abusivi realizzati prima del 1985, annullata sanzione paesaggistica

La Corte Costituzionale, di recente, ha confermato la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico

Annullata - perché illegittima - la sanzione paesaggistica applicata ad immobili realizzati prima dell'apposizione del vincolo di tutela, ossia prima del 1985. Lo ha fatto, su ricorso degli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, il presidente della Regione. 

La Corte Costituzionale, di recente, ha confermato la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico. E con questa decisione è stato ulteriormente ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico - che ricade su gran parte del territorio Agrigentino - è stato introdotto solo con la Legge 431/1985, cosiddetta “Legge Galasso”, per cui al momento della realizzazione dell’abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo. 

Nel caso specifico è stato richiamato il propedeutico parere del Consiglio di giustizia amministrativa a sezioni riunite che ha ribadito la fondatezza del ricorso per la dedotta sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alle opere realizzate e dunque il venir meno del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione. 

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