rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Illegittimo il diniego di costruire 21 villette a schiera, il Tar: Comune dovrà riesaminare istanza

La seconda sezione del tribunale amministrativo regionale ha anche condannato il Municipio al pagamento delle spese di giudizio

Illegittimo il diniego di costruire 21 villette a schiera in contrada Pisciotto. Lo ha dichiarato la seconda sezione del Tar Palermo che ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese giudiziali. Ma il Municipio, adesso, dovrà riesaminare nuovamente l’istanza, con conseguente possibilità per la ditta costruttrice di ottenere, in presenza dei presupposti di legge, il permesso di costruire per la realizzazione del complesso edilizio. 

Nel 2015, il Comune di Agrigento aveva rigettato l’istanza di permesso di costruire presentata dalla ditta “M.V.M. C. s.r.l.” con sede in Agrigento, per la realizzazione di 21 villette a schiera in contrada Pisciotto su terreni ricadenti, secondo l’amministrazione comunale, quasi interamente all’interno del piano particolareggiato Quadrivio Spinasanta, con destinazione ad attrezzature di interesse collettivo.

La ditta fece, dunque, ricorso al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego sostenendo che il vincolo espropriativo “ad attrezzature di interesse collettivo” posto alla base del provvedimento di diniego al permesso di costruire richiesto, in realtà non era più efficace al momento di adozione del provvedimento impugnato. Secondo la tesi sostenuta dagli avvocati Rubino e Airo’, il vincolo imposto era da ritenersi di natura espropriativa, con conseguente perdita di efficacia allo scadere del termine di cinque anni dall’approvazione del p.r.g. del 2009.

La seconda sezione del Tar, accogliendo la censura sollevata dai difensori Rubino ed Airò sull’efficacia quinquennale dei vincoli espropriativi e, dunque, anche di quello imposto sui terreni di contrada Pisciotto nel Comune di Agrigento, ha annullato il provvedimento di diniego a costruire le 21 villette proprio in ragione del fatto che, alla data di adozione dell’impugnato diniego, il vincolo non era più efficace, con conseguente illegittimità del provvedimento.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Illegittimo il diniego di costruire 21 villette a schiera, il Tar: Comune dovrà riesaminare istanza

AgrigentoNotizie è in caricamento