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Cronaca

IL DOCUMENTO: Il testo dell'atto di citazione presentato da Legambiente

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO
Atto di Citazione
ai sensi  dell’Art. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il sottoscritto arch. Domenico Fontana, Presidente regionale dell’associazione Legambiente Onlus, nella qualità di rappresentante legale dell’associazione Legambiente Onlus, domiciliata in Roma, via Salaria, 403, e ciò ai sensi dell’art. 24 dello Statuto nazionale che conferisce ai presidenti regionali la rappresentanza legale di detta associazione nazionale, con il presente atto costituisce e nomina, procura in calce, quale difensore e procuratore speciale dell’associazione Legambiente Onlus, con sede in Roma, via Salaria 403, l’avv. Giuseppe Arnone, con studio professionale in Agrigento, via Minerva N°5, ed elegge domicilio presso lo studio del medesimo e, unitamente al proprio legale, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. 267/2000
CITA
Nell’interesse del Comune di Agrigento, Ente danneggiato da condotte che hanno provocato il danno ambientale, i signori:
1)    RIZZO VINCENZO, nato ad Alessandria della Rocca (AG) il 20.02.1940, domiciliato in Agrigento, via Atenea, 123;
2)    PLATAMONE GIOVANBATTISTA, nato a Licata il 09.11.1946, domiciliato in Agrigento, via Parco Angeli, 19;
3)    VITELLARO FRANCESCO, tecnico comunale presso il Comune di Agrigento, domiciliato per la carica presso il Comune di Agrigento, Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Gallo
4)    PIAZZA ALDO, già sindaco di Agrigento, domiciliato in Agrigento via Mazzini, 44/B,
a comparire innanzi al Tribunale di Agrigento all'udienza del 12 febbraio 2012, ore di rito, dinnanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis cod. proc. civ., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

VOGLIA L’ECC.MO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Accertare che i signori RIZZO Vincenzo, PLATAMONE Giovanbattista, PIAZZA Aldo, VITELLARO Francesco hanno procurato, insieme ad altri – ma per loro principale responsabilità –  al Comune di Agrigento il danno derivante dall’inquinamento del fiume Akragas e, di conseguenza, delle acque di balneazione del mare di S. Leone, per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte all’art. 1 del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 947/88 del 4 luglio 1987 di approvazione del P.A.R.F. del Comune di Agrigento, per come recepito anche dalla Delibera del Consiglio Comunale di Agrigento n. 67 del 22.02.1988.

Detto art. 1 della predetta Delibera C.C. così recita: “Si provvederà a realizzare prioritariamente il collegamento della fognatura di Villaggio Peruzzo con la condotta sottomarina esistente più vicina, previa verifica tecnica sulla funzionalità della stessa; l’ampliamento dell’impianto di depurazione del Villaggio Peruzzo verrà realizzato solamente dopo che la fognatura già realizzata consenta di convogliare un carico superiore ai 10.000 abitanti equivalenti per ogni condotta. Eventuali modifiche allo schema così definito potranno essere richieste all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente dopo l’acquisizione della campagna di prelievi di cui alle prescrizioni n. 15 del D.A. n. 663/87 del 5 maggio 1987 che approva il Programma di Attuazione della zona sud-est del territorio comunale”.

Come si evince dalla suddetta norma, già dal febbraio dell’anno 1988 vi era l’obbligo, tassativo, di prevenire l’inquinamento in questione mediante la realizzazione dell’opera sopra indicata, opera consistente per l’appunto in una tubazione che doveva impedire lo sversamento nel fiume Akragas dei reflui dell’agglomerato urbano del Villaggio Peruzzo. Alla data di approvazione del P.A.R.F., detti reflui sversavano direttamente, in assenza di trattamento depurativo di alcun tipo, nel fiume Akragas. E ciò in quanto l’agglomerato del Villaggio Peruzzo avrebbe dovuto fruire del trattamento epurativo da parte del piccolo depuratore realizzato all’inizio degli anni ’70 e distrutto da una esondazione del fiume Akragas nell’anno 1977. Per tale ragione, appunto, i reflui venivano e vengono tuttora sversati direttamente nel fiume, in assenza di alcun trattamento epurativo: detti reflui fognari vengono sversati nel fiume esattamente per come vengono prodotti dalle abitazioni dei residenti.
Il P.A.R.F., molto saggiamente e correttamente, imponeva quale assoluta priorità la realizzazione di un apposito tratto di condotta fognaria, finalizzato a collegare la rete fognaria del villaggio Peruzzo con la condotta sottomarina c.d. dei “Padri Vocazionisti”, dotata di impianto epurativo di “primo livello”.

In violazione degli obblighi rispettivamente sui medesimi ricadenti, gli odierni convenuti impedivano che ciò si facesse.
In particolare, per quanto riguarda gli ingegneri RIZZO e PLATAMONE, i medesimi erano contrattualmente responsabili di tutte le opere relative agli impianti fognari e depurativi della zona cittadina in questione. I medesimi, piuttosto che attenersi alle prescrizioni del P.A.R.F. – realizzando in via prioritaria il tratto di collegamento in questione, dal costo peraltro assai contenuto, nell’ordine di qualche milione di lire – ritenevano di avviare, nell’ambito di un’ampia serie di illeciti, di imbrogli e di falsi (che qui interessano molto marginalmente), la realizzazione di un nuovo impianto epurativo al Villaggio Peruzzo, ovviamente in assenza delle condizioni prescritte dal P.A.R.F. e sopra riportate (superamento del convogliamento, in ognuna delle due condotte esistenti, dei reflui di 10.000 abitanti equivalenti)

Continuativamente, per oltre 20 anni, quasi 25, sino alla data attuale, per responsabilità dei signori RIZZO e PLATAMONE, il Comune di Agrigento ha dovuto subire il danno in questione, causato dall’inquinamento del fiume e quindi del mare dallo sversamento di reflui non depurati di alcune migliaia di utenti, e pertanto i suddetti RIZZO e PLATAMONE devono risarcire al Comune di Agrigento un danno che può pacificamente quantificarsi in € 5.000.000,00 o in altra cifra che questo Tribunale riterrà di individuare.

La responsabilità di RIZZO e PLATAMONE consiste – si ribadisce – nell’aver avuto l’incarico, e quindi il legame contrattuale, con il Comune di Agrigento per realizzare tutte le opere di che trattasi, dando piena attuazione al P.A.R.F., non ottemperando correttamente a detto incarico, violando le specifiche prescrizioni del P.A.R.F. e, per giunta, per abietti motivi, consistenti nella sete di guadagno dei medesimi, indirizzata alla immediata realizzazione del ben più lucroso impianto di depurazione (utilizzando, a tal fine, un progetto redatto prima del P.A.R.F. e della L.R. 27/86 e, pertanto, assolutamente obsoleto).

L’ing. VITELLARO, legato da evidenti rapporti di favoritismo con i due tecnici RIZZO e PLATAMONE, è responsabile di non aver attivato, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Agrigento tra il 1999 e il 2006, tutte le iniziative di sua competenza per imporre ai suddetti RIZZO e PLATAMONE il rispetto del P.A.R.F. e, comunque, tutte le iniziative d’ufficio necessarie per impedire che – peraltro in violazione del P.A.R.F., oltre che delle leggi di settore – i reflui del Villaggio Peruzzo fossero immessi direttamente nel fiume Akragas e, quindi, in mare.

Del pari, deve ritenersi responsabile l’allora sindaco di Agrigento, Aldo PIAZZA, per gli inquinamenti avvenuti, costantemente, nel periodo di mantenimento della carica, dal dicembre 2001 all’aprile 2007: la consapevole complicità del PIAZZA a beneficio di RIZZO e PLATAMONE è pure comprovata dal fatto che, in modo del tutto illegale, il PIAZZA medesimo riteneva, nel settembre 2005, di proporre personalmente, nella qualità di capo della Giunta Comunale e unitamente alla stessa, in assenza di alcuna struttura degli Uffici e di alcuna proposta dei medesimi Uffici Comunali, opposizione al Piano Regolatore del Comune di Agrigento, finalizzata al mantenimento dell’impianto di depurazione del Villaggio Peruzzo, impianto che era stato eliminato dal Consiglio Comunale di Agrigento in oggettiva ottemperanza agli accertamenti di una Sentenza del Tribunale Penale di Agrigento, durante l’iter consiliare della discussione sul Piano Regolatore Generale del Comune di Agrigento.

Ma l’aspetto più grave della condotta del PIAZZA è che questi, nella sua delibera di opposizione all’eliminazione del depuratore, utilizzava incredibilmente i supporti informatici forniti dagli ingegneri RIZZO e PLATAMONE: l’opposizione presentata dal PIAZZA, infatti, è esattamente identica a quella presentata dagli ingegneri RIZZO e PLATAMONE, nei caratteri, persino nell’ortografia e negli errori di sintassi o di battitura. Anche il PIAZZA, comunque, nella sua qualità di sindaco, era gravato da doveri e connessi obblighi contrattuali relativi alla vigilanza affinchè venisse attuato il P.A.R.F.

Peraltro, sia il PIAZZA che il VITELLARO venivano formalmente e sostanzialmente sollecitati a vigilare in ordine alle attività di RIZZO e PLATAMONE, al rispetto del P.A.R.F., anche in relazione al dibattito che avveniva in Consiglio Comunale di Agrigento, in più occasioni, in merito proprio al P.A.R.F. e al depuratore del Villaggio Peruzzo, e alle connesse responsabilità degli ingegneri RIZZO e PLATAMONE, progettisti e direttori dei lavori.
Il danno a carico del PIAZZA e del VITELLARO può limitarsi in € 1.000.000,00 (un milione/00), in relazione al più contenuto tempo della loro responsabilità, rispetto agli ingegneri RIZZO e PLATAMONE, da disporsi comunque con il vincolo della solidarietà con i medesimi.

Per quanto sopra esposto,
VOGLIA L’ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE
Nell’interesse del Comune di Agrigento e disponendo il risarcimento che qui si richiede in favore di detto Comune,
condannare i suddetti sopraindicati RIZZO, PLATAMONE, PIAZZA, VITELLARO, a risarcire il danno derivante dalla violazione del P.A.R.F., per l’inquinamento del fiume e del mare, per come appunto sopra descritto, danno che si quantifica per come sopra indicato in complessivi € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per RIZZO e PLATAMONE e in complessivi €1.000.000,00 (un milione/00) per PIAZZA e VITELLARO, somme queste da erogarsi, integralmente, alle casse del Comune di Agrigento;
condannare i suddetti al pagamento di tutte le competenze e spese del presente Giudizio, e ciò in favore dell’Associazione Legambiente Onlus.

si ritiene altresì di notificare il presente Atto, per quanto attiene alle rispettive competenze, ai seguenti Organi:
-    Sindaco del Comune di Agrigento, avv. Marco Zambuto;
-    Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Agrigento, ing. Giuseppe Principato;
-    Responsabile A.T.O. idrico, piazza Trinacria, zona Industriale, Aragona (AG);
-    Responsabile Girgenti Acque SPA, via Miniera Pozzo Nuovo, 1, zona Industriale, Aragona (AG)

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