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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Cianciana

Il Tar sblocca un appalto bandito dal Comune di Cianciana

Il Comune di Cianciana aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria presso l'istituto comprensivo scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado "Alessandro Manzoni" per un importo complessivo di 611.793 euro

Con bando di gara ritualmente pubblicato il Comune di Cianciana aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria presso l'istituto comprensivo scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado "Alessandro Manzoni" per un importo complessivo di  611.793 euro. La gara è stata celebrata e aggiudicata all'Impresa "L.C. Costruzioni" che aveva offerto un ribasso dell'11,55per cento. Con preavviso di ricorso del primo marzo 2016 l'Impresa "Itaca scarl" con sede in Casteltermini, via Onorevole Bonfiglio, in persona del legale rappresentante Antonella Gucciardo, ha chiesto la revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della "L.C. Costruzioni" e l'aggiudicazione della gara in proprio favore.

Il Comune di Cianciana, con provvedimento del Rup Paolo Sanzeri ha rigettato il suddetto preavviso di reclamo e, con successiva determina dirigenziale approvava i verbali di gara e ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della "L.C. Costruzioni". A questo punto la società "Itaca scarl" ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti di gara e l'aggiudicazione dell'appalto in proprio favore, assumendo che quattro concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per carenze documentali.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Cianciana, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, sia l'impresa aggiudicataria "L.C. Costruzioni", rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Amoroso, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. In particolare gli avvocati Rubino e Amoroso hanno eccepito il principio della invarianza della media, secondo cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronunzia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di media nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, citando numerosi precedenti giurisprudenziali del Tar Puglia e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Il Tar Sicilia Palermo, condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino e Amoroso circa l'applicabilità del principio dell'invarianza della media, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, condannando l'impresa ricorrente anche al pagamento delle spese giudiziali relative alla fase cautelare, liquidate in euro mille, oltre accessori. Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar Sicilia avranno presto inizio i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria presso l'istituto comprensivo Scuola dell'Infanzia , Primaria e Secondaria di Primo grado "Alessandro Manzoni", sede di Cianciana.

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