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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Raffadali

Il Comune prese in carico il servizio idrico, il Tar "boccia" ordinanza del sindaco di Raffadali

Secondo i giudici amministrativi il provvedimento non sarebbe stato suffragato dalle motivazioni necessarie

Aveva preso duramente posizione a causa dei numerosi disservizi idrici subiti dalla sua comunità decidendo, con ordinanza sindacale, di “assumere in via temporanea con efficacia dal 30 settembre 2019 e fino alla individuazione di eventuale nuovo soggetto affidatario da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica" la gestione del servizio idrico.  Adesso il Tar, però, boccia quel provvedimento del sindaco di Raffadali sostenendo che non vi fossero le condizioni per l'applicazione di un'ordinanza sindacale, atto che può essere disposto solo in caso di urgenza.

Dopo un primo "stop" in fase cautelare, adesso il Tribunale amministrativo regionale ha annullato l'atto firmato dal sindaco Silvio Cuffaro, accogliendo il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno che, attraverso i commissari prefettizi gestisce oggi la ex Girgenti Acque. 

Gestione diretta della risorsa idrica, il Tar blocca tutto

Il tribunale, nel dettaglio, ribadisce che "il potere di ordinanza extra ordinem è conferito al sindaco quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale ovvero quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbani" e che nel caso di specie queste condizioni non sarebbero state soddisfatte. I giudici amministrativi scrivono infatti che "nell’ordinanza impugnata non sono rinvenibili i presupposti per l’esercizio del poteri contingibili ed urgenti del sindaco del Comune di Raffadali, atteso che difettano i presupposti di legge per il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente, sia sotto il profilo della mancanza del requisito della eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa si intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia; non risulta comprovata l’esistenza di una vera e propria documentata emergenza, né di carattere sanitario, né di ordine pubblico;  il contenuto dispositivo dell’ordinanza impugnata appare in evidente contrasto con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione del servizio idrico".

I giudici infatti sostengono che ad esempio i rischi di pericolo di tipo igienico-sanitario o di ordine pubblico fossero stati prospettati senza il sostegno di effettivi riscontri oggettivi e, nel secondo caso, rappresentano  "una mera opinione del sindaco".

L'ordinanza, trasferendo la gestione al Comune, inoltre, sarebbe andata in contraddizione con il "principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale" che "non contempla la possibilità per i singoli comuni di associarsi autonomamente per la gestione diretta del servizio idrico "al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti".

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