Risoluzione contratto Girgenti Acque, oltre all'interdittiva c'è di più: il provvedimento regge al Tar
Una delle società che compongono l'attuale gestore "in uscita" aveva fatto ricorso contro i provvedimenti della Prefettura e dell'Ati
Non una "pietra tombale", ma più che altro un punto di partenza, probabilmente. Quantomeno una prima vittoria che rafforza la scelta presa ormai due anni fa di avviare anche un provincia di Agrigento un percorso di ripubblicizzazione della risorsa idrica.
Tutto è contenuto in un pronunciamento del Tribunale amministrativo del 29 dicembre scorso. I giudici erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto da alcuni soci della Girgenti Acque. Diciamo alcuni perché è stato chiesto dai soggetti direttamente interessati che fossero coperti i nomi, non si capisce bene per quale motivo trattandosi di vicende non solo pubbliche, ma di grosso interesse collettivo.
Ad ogni modo, i "soci" chiedevano al Tar l'annullamento della certificazione interdittiva nei confronti della Girgenti Acque (anche qui c'è un omissis) di tutti gli atti connessi e soprattutto della risoluzione della convenzione di gestione con l'Ato Idrico, la stessa "aggravata dall'informativa antimafia". Questo sostenendo che “il 41,63% del capitale di -omissis - è detenuto dalla omissis mentre il 10,22% è detenuto da altra società della famiglia omissis”. Dietro tutti questi "omissis" ci sono probabilmente - numeri alla mano - le società della famiglia Campione. "Nella specie, il vulnus inferto alla controparte - dicono i giudici - consisterebbe nella preclusione all’esercizio della 'carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, così come tutti gli altri consiglieri di amministrazione che erano espressione delle società ricorrenti, detentrici dei pacchetti azionari della società omissis'". In sintesi: se l'interdittiva riguarda solo i Campione, perché anche gli altri soci sono tagliati sostanzialmente fuori?
Nel ricorso gli "Omissis" sostengono che l'interdittiva è comunque da annullare perché "dall'impianto motivazionale del provvedimento si evincerebbe "la sua fragilità ed inconsistenza, in relazione soprattutto all’assenza di alcun reale elemento nuovo, rispetto ai precedenti provvedimenti liberatori ottenuti dagli stessi ricorrenti, in grado di giustificare l’assunzione da parte della Prefettura di una atto in direzione del tutto antitetica rispetto a quella seguita nelle passate istruttorie". Non solo, ma "i singoli elementi evidenziati dalla Prefettura per emettere l’interdittiva risultando, a loro dire, le ricostruzioni totalmente erronee, capziose ed assolutamente inidonee al fine di palesare un qualsiasi pericolo di condizionamento delle Imprese -OMISSIS- da parte di ambienti controindicati".
Il ricorso nel suo complesso è stato respinto dal Tar per una lunga serie di ragioni: la prima è che rispetto all'interdittiva manca la cosiddetta "legittimazione attiva" da parte del ricorrente, stante che il provvedimento è stato mosso contro un'altra società e i ricorrenti sono "meri azionisti singoli ed, in parte, addirittura soci dimessi". Similare la motivazione per cui si respingono anche i rilievi mossi alla risoluzione dell'Ati: questo infatti è "plurimotivato" e non connesso solo alla risoluzione facendo riferimento a "una serie di ulteriori aspetti che attengono da vicino a possibili inadempimenti del gestore del servizio idrico integrato nell’espletamento dell’incarico".
Quindi, in attesa di pronunciamenti di merito specifici, anche nel caso dovesse andare in favore del gruppo Campione il ricorso presentato contro l'interdittiva, questo potrebbe non automaticamente azzerare anche la risoluzione del contratto di gestione.
Un pronunciamento che, con il percorso di creazione della tanto attesa società consortile ancora al palo, è potenzialmente una buona notizia.